Bando di gara e impugnazione metodo di gara – Doveri di correttezza e lealtà nella gara
Nel precedente in rassegna il Tar capitolino ripercorre e conferma il principio, già oggetto di non pochi precedenti nella giurisprudenza amministrativa, “sulla necessità della impugnazione immediata del bando di gara per questioni inerenti la modalità di svolgimento del confronto concorrenziale” (si veda sul, tema: TAR Lazio, Sez. II ter, 7.8.2017, n. 9249; Cons. St., Sez. III, 2.5.2017, n. 2014; TAR Basilicata, Sez. I, 27.9.2017, n. 612).
Nel caso la ricorrente aveva eccepito l’eccessiva genericità dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando (di servizi), il quale ne richiedeva la dimostrazione attraverso un criterio quantitativo legato unicamente al fatturato, senza considerare la competenza specifica maturata dagli operatori economici in appalti o servizi analoghi.
In particolare, tale assetto della disciplina di gara avrebbe frustrato la ratio del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso una regolamentazione della procedura di gara che permetteva di assicurare la quasi totalità del punteggio tecnico all’offerta aderente ai requisiti minimi previsti.
Secondo il TAR Lazio l’eccezione avrebbe svelato una metodologia nella conduzione del procedimento di gara tale da impedire un reale confronto concorrenziale, in quanto impostata, di fatto, sul massimo ribasso e con l’apertura a qualunque operatore in possesso di un determinato ammontare di fatturato generico.
Trattandosi dunque di una contestazione relativa al “metodo di gara”, prosegue il TAR, sarebbe pienamente applicabile il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, quando è contestato il metodo di gara, è necessaria la tempestiva impugnazione del bando di gara.
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