Illegittimo inserire come criterio di valutazione dell’offerta tecnica l’eventuale offerta da parte delle imprese concorrenti di ore aggiuntive gratuite di servizio

I bandi relativi a servizi ad alta intensità di manodopera che contengono tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica quello dell’offerta di ore aggiuntive di servizio sono illegittimi

Giulio Delfino 27 Dicembre 2018
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Capita, non di rado, nelle procedure d’appalto aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera (come quelli delle pulizie civili di immobili comunali, lo spazzamento di vie comunali, la manutenzione del verde pubblico, il guardianaggio/portierato, ecc.) di trovare come criterio di valutazione dell’offerta tecnica l’offerta di ore aggiuntive.

In concreto si tratta di offrire ore di servizio aggiuntive rispetto a quelle previste dal capitolato posto a base di gara e liberamente utilizzabili dall’Amministrazione in base alle proprie esigenze, con conseguente attribuzione di un punteggio crescente all’aumentare delle ore che sono state offerte, chiaramente in comparazione con le ore aggiuntive eventualmente offerte anche dagli altri partecipanti alla gara.

Di fatto è un ampliamento gratuito del contratto d’appalto in quanto non si tratta di prestazioni aggiuntive o integrative/migliorative del servizio bensì delle medesime prestazioni poste ad oggetto d’appalto aumentate nelle quantità senza oneri aggiuntivi per la Committente.

Pertanto ci si è interrogati sulla legittimità di tale criterio di valutazione dell’offerta tecnica, che pare non attenere alla qualità del servizio offerto ma piuttosto alla quantità dello stesso.

Interrogato su tale soluzione adottata da alcune Stazioni Appaltanti il TAR di Perugia, con sentenza n. 581 del 08.11.2018, l’ha ritenuta illegittima per tre ordini di motivi.

  • In primo luogo il Tribunale ha evidenziato che tale criterio viola l’articolo 95, commi 6 e 10 bis del Codice dei Contratti Pubblici in quanto appare in realtà estraneo a qualsivoglia aspetto qualitativo della prestazione offerta. Il giudice amministrativo ha ritenuto che configuri una indiretta forma di ribasso economico attraverso il mero riconoscimento di ore di servizio aggiuntive rispetto a quelle previste dal capitolato posto a base di gara. Ciò finisce per appiattire la valutazione dell’offerta tecnica attribuendo conseguentemente un peso determinante al valore dell’offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione imposto dal legislatore nazionale e comunitario per gli appalti ad alta intensità di manodopera.
  • In secondo luogo il TAR di Perugia ha ravvisato che il criterio in esame contrasta anche con la ratio del comma 3, lett. a), dell’articolo 95 D.Lgs. 50/2016 che, nel caso di appalti di servizi ad “alta intensità di manodopera”, prevede che l’aggiudicazione debba avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta.
  • Infine il criterio viene ritenuto un inammissibile aggiramento delle disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori poiché l’offerta di ore di servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell’offerta economica finisce per incidere in modo occulto sul costo della manodopera, modificando in modo significativo l’incidenza del prezzo finale sul rispetto dei costi contrattuali del personale.

In realtà già il Decreto Correttivo del 2017, per le medesime ragioni, aveva inserito nell’articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016 il comma 14-bis, che recita: “le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.

Si deve chiarire che la norma contenuta nel comma 14-bis non è riferita ai soli appalti di lavori, bensì a tutte le tipologie di appalto, in quanto la parola “opere” deve essere intesa nella sua accezione più corretta e cioè come “prestazioni” dedotte in contratto.

In conclusione si può affermare che i bandi relativi a servizi ad alta intensità di manodopera che contengono tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica quello dell’offerta di ore aggiuntive di servizio siano illegittimi. Pertanto gli operatori economici possono chiedere alla Stazione Appaltante la correzione in autotutela degli stessi o, nei casi più gravi, rivolgersi al Tribunale Amministrativo competente.

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