Illegittimo fissare un tetto agli incentivi per funzioni tecniche diverso da quello legale

a cura di Luigi Oliveri

14 Aprile 2021
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Periodicamente i sindacati presentano alle amministrazioni, che per altro non di rado accettano la suggestione, la richiesta di porre un limite all’ammontare del salario accessorio connesso al risultato, nei confronti dei tecnici coinvolti nelle funzioni tecniche, oggetto degli inventivi previsti dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.

Il ragionamento proposto è all’ingrosso il seguente: poiché i tecnici sono già remunerati mediante le risorse ed i meccanismi previsti dall’articolo 113, è giusto porre un limite, allora, alla percezione dei risultati sul Fondo, allo scopo di evitare “sperequazioni” con gli altri dipendenti.

Si tratta di una richiesta e di in ragionamento platealmente, non tanto illegittimi sotto molti aspetti, ma sostanzialmente irricevibili, soprattutto in riferimento al fine “egualitario” sottostante.

L’idea di fondo è profondamente erronea, laddove ritiene sia possibile e corretto gestire il risultato appunto su basi egualitarie. Ciò che è esattamente uno dei mali più profondi della gestione dei sistemi di valutazione e di incentivazione del lavoro pubblico.

I sindacati propongono del risultato una visione chiara: si deve trattare, nella sostanza, di una quattordicesima, sia pure mistificata da “performance”.

Premesso che poiché in media i compensi lordi per risultato nel comparto Funzioni Locali ammontano a 1003 euro annui (secondo il Conto annuale del personale al 2018) sarebbe in effetti opportuno smontare il complesso apparato e, appunto, dare una onesta quattordicesima a tutti, la normativa attualmente vigente, piaccia o non piaccia, è di segno diametralmente opposto alle richieste dei sindacati. Che, dunque, non andrebbero minimamente prese in considerazione.

Vediamone le ragioni.

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