Illegittima l’esclusione per scorrettezze nelle trattative precontrattuali di gare diverse

11 Marzo 2016
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Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento per il quale la causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lettera f), cod. contratti pubblici (“grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante  o un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale”), si fonda su inadempienze commesse necessariamente nella fase di esecuzione di un contratto d’appalto, mentre sono esclusi fatti verificatisi nel corso della preliminare procedura di gara.

Nel caso risolto con la sentenza n. 771 del 2016,  veniva impugnato il provvedimento che escludeva un concorrente sulla base di un giudizio di inaffidabilità ricavato dalla «falsa attestazione» commessa dall’impresa in una procedura precedente, che si era conclusa con la revoca dell’aggiudicazione.

Stante il principio di tassatività che permea la disciplina delle cause di esclusione, l’ambito applicativo della norma in questione non può essere dilatato sino ad accogliere un’interpretazione che comprenda anche fattispecie nelle quali il comportamento scorretto del concorrente si sia manifestato, come nella fattispecie, in fase di trattative.

L’amministrazione ha invece impropriamente valorizzato, ai fini dell’esistenza di un grave errore professionale, una dichiarazione non veritiera resa in sede di procedura di affidamento

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