Illegittima l’esclusione per referenza bancaria difforme dalla formulazione del bando

1 Febbraio 2016
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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 149 del 18 gennaio scorso, ha ritenuto che non è possibile ritenere insoddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria di un operatore per la mera ragione che il contenuto delle sue referenze bancarie non riporta pedissequamente il testo recato dal bando di gara.

La ricorrente contestava che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara oggetto del giudizio, risultando la dichiarazione bancaria presentata non corrispondente alle puntuali richieste di cui al Disciplinare di gara.

Tuttavia ad avviso del Collegio, invece, la semplice circostanza della mancata riproduzione letterale della formulazione della lex specialis, a meno di non voler incorrere in un inammissibile formalismo, non poteva integrare ex se una valida ragione di esclusione.

La ricorrente inoltre chiedeva  la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto d’appalto, ove stipulato, e, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente.

Al riguardo il Collegio, ha dichiarato che la confermata invalidità del procedimento di gara impone la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more stipulato, in applicazione dell’art. 122 C.P.A.. Così statuendo ha dichiarato l’inefficacia del contratto con decorrenza differita a trenta giorni dalla pubblicazione della presente decisione, al fine di attenuare il pregiudizio alla continuità del servizio, a salvaguardia dei suoi utenti.

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