Illegittima l’apertura delle offerte in data diversa da quella della lex specialis

22 Marzo 2016
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Secondo il TAR Puglia Lecce sez. II 16/3/2016 n. 502, laddove si sia proceduto all’apertura delle offerte in data diversa da quella indicata nella lettera-invito, senza che di tale differimento sia stata data previa comunicazione ai concorrenti nelle forme di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 163/2006, si viola il principio di pubblicità delle gare e si pregiudica l’interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

I principi dell’Adunanza Plenaria n.13 del 2016

I giudici amministrativi si richiamano ai principi generali sulla pubblicità della gara stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 2011, e in particolare al fatto che la mancata convocazione anche di uno solo dei concorrenti alla seduta di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante costituisce vizio insanabile della procedura, che si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione determinandone l’invalidità derivata.

Invero la pubblicità della seduta implica l’obbligo del seggio di gara di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante. Omettendo l’avviso viene precluso ai concorrenti di verificare l’integrità delle buste e dei sigilli, di prendere contezza del contenuto documentale delle offerte e, quindi, di tutelarsi dal pericolo di manipolazioni delle offerte (proprie e di quelle altrui).

Irrilevanza dell’effettiva lesione dei concorrenti

La conclusione, secondo il collegio, è che l’avere tenuto la seduta delle offerte in data diversa da quella indicata comporta l’invalidità derivata di tutti gli atti della procedura selettiva, inclusa l’aggiudicazione definitiva.

Non rileva, a tal proposito, l’assenza di prova dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post(viene citato, anche a questo proposito, Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 13).

 

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