Una ASL non qualificata come stazione appaltante non può spendere all’esterno la propria capacità di autoorganizzazione indicendo gare, in quanto priva della relativa capacità di agire
Con la sentenza in rassegna, viene affrontato il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, che costituisce una delle principali novità del d.lgs. n. 50/2016.
In particolare, all’art. 38 del nuovo codice dei contratti pubblici, è prevista l’istituzione di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza tenuto dall’ANAC.
Tale previsione non risulta ancora operativa in quanto non sono state ancora adottate le previste disposizioni attuative ma l’art. 216, comma 10 del medesimo testo normativo prevede, in ogni caso, che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del DL 18.10.2012 n. 179.…”, alla stregua del quale “è istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”, a cui, appunto, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione.
Nel caso di specie, sulla base di tale ultima disposizione, il TAR Veneto, preso atto che la ASL che aveva indetto la procedura di gara oggetto di contestazione non risultava iscritta all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ha ritenuto che la stessa fosse priva della qualifica di “stazione appaltante” nonché del correlativo potere di indire la procedura concorsuale in parola, che è stata per tale effetto annullata.
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Testo integrale della sentenza TAR Veneto, Venezia, del 9 marzo 2018, n. 275
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