L’esistenza di un interesse trasfronatliero certo (con il conseguente obbligo di ricorrere alla procedura ordinaria nel sotto soglia) ha come indice sintomatico primario il valore dell’appalto (soprattutto se prossimo alla soglia europea).
Questo è il contenuto della sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, del 4 marzo 2024, n. 165.
La sentenza sopra richiamata è interessante perché illustra le modalità ed i criteri per appurare l’esistenza dell’interesse tarsfronatliero certo, secondo le linee direttrici delineate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
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Il valore dell’appalto costituisce indice sintomatico primario per individuare l’interesse trasfrontaliero certo
A cura di Salvio Biancardi
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