Nelle gare pubbliche l’Amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere alla verifica di congruità dell’offerta il cui mancato esercizio può essere censurato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto
T.a.r. Lazio, Sez. III-quater, 13 gennaio 2022, n. 347
Con la sentenza in esame, il T.a.r. Lazio si è pronunciato in ordine alla violazione della normativa di cui all’art. 97, co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 concernente il procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta.
La questione portata all’attenzione del g.a. trae origine dal provvedimento di aggiudicazione di una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ausiliarato concernente servizi sanitari e di assistenza sociale, adottato in favore dell’operatore economico collocatosi al primo posto della graduatoria.
Avverso il suddetto provvedimento, l’imprese seconda in graduatoria ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 120 del c.p.a, per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione e del relativo contratto di appalto ovvero mediante subentro nel contratto se nel frattempo stipulato, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., e in subordine chiedendo la condanna della S.A. al risarcimento del danno per equivalente.
Parte ricorrente ha articolato, a sostegno della sua domanda, un unico motivo di diritto fondato sull’illegittimità dell’aggiudicazione per mancata attivazione del procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, co. 6, ultimo periodo del Codice, in base all’asserita non sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, non sussistendo i presupposti individuati dal co. 3 della disposizione richiamata per la verifica obbligatoria che interviene solo laddove i punti relativi all’offerta economica e tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Nella specie, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto approfondire le voci dell’offerta dell’aggiudicataria relative ai costi delle attrezzatture e della manodopera.
Al contempo, la ricorrente ha formulato apposita istanza ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.a. volta a contestare la nota di riscontro del 1° luglio 2021 con la quale l’Amministrazione aveva negato l’accesso alla documentazione amministrativa richiesta in data 30 giugno 2021.
Il Collegio ha ravvisato la totale infondatezza nel merito del ricorso per le ragioni che seguono.
In via preliminare, il T.a.r ha chiarito la ratio sottesa al procedimento preordinato alla verifica di anomalia delle offerte degli operatori economici che non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta, ma al contrario mira ad individuare se nel complesso essa sia attendibile ed affidabile per la corretta esecuzione della commessa.
La P.A. nella valutazione di anomalia gode di un’ampia discrezionalità tecnica, che si amplia ulteriormente in caso di verifica facoltativa, sindacabile solo entro gli angusti limiti della manifesta irragionevolezza od erroneità. Di conseguenza, in forza degli ordinari criteri di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) incombe sul concorrente che contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice possa rinvenire la manifesta erroneità della valutazione compiuta dalla P.A.
Sul punto, la ricorrente non ha fornito elementi specifici relativi ad una pretesa incongruità dell’offerta a carattere globale e sintetico, ma al contrario si è limitata a contestare due sole voci del costo delle attrezzatture e del costo della manodopera.
Nel caso di specie, sottolinea il Collegio, non è dato rinvenire alcun vizio nella valutazione compiuta dall’Amministrazione.
Con riferimento alla voce concernente il costo delle attrezzatture, il Collegio rileva che l’impresa aggiudicataria ha pienamente dimostrato di poter beneficiare per ciascuna attrezzattura di volumi d’acquisto connessi a diversi fornitori che praticano prezzi più competitivi rispetto a quelli indicati dalla ricorrente.
In relazione ai costi della manodopera, l’aggiudicataria ha chiarito e sintetizzato in modo del tutto esauriente il monte ore di formazione e la relativa modalità di considerazione dei costi della forza lavoro individuando il personale di nuova assunzione stimato in 46 operatori ed identificando un gruppo pari al 15% del totale degli addetti da dedicare ai corsi di Formazione Addetti antincendio e Formazione Primo Soccorso.
In conclusione, ritiene il Collegio che non sussistono elementi idonei a decretare anomala l’offerta dell’aggiudicataria che si palesa, al contrario, congrua e rispettosa del dettato normativo.
In relazione all’istanza ex art. 116, co. 2 del c.p.a., la P.A. ha correttamente negato la seconda richiesta di accesso documentale, formulata in data 1° luglio 2021, in quanto, come evidenziato da recente giurisprudenza, la richiesta ostensiva della documentazione amministrativa deve essere effettuata prima dello spirare del termine di impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti presupposti pari a trenta giorni decorrenti dalla delibera di aggiudicazione adottata, nel caso di specie, in data 12 maggio 2021.
Dunque, la ricorrente avrebbe dovuto richiedere l’accesso alla documentazione con la prima richiesta di accesso formulata in data 18 maggio 2021 non potendo vantare alcuna pretesa con la seconda istanza presentata solo in data 30 giugno 2021.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il T.a.r. adito ha rilevato l’infondatezza nel merito del ricorso e per l’effetto l’ha respinto.
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