A cura degli avv.ti Pierluigi Piselli e Cristiano Giovanni Gasparutti
L’istituto del subappalto, di cui all’art. 105 del D.Lgs., n. 50/2016, sembra destinato a subire forti critiche rispetto alla normativa conosciuta in vigenza del Codice De Lise.
Invero, il primo comma dell’articolo 105 in parola prevede che “i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto”.
Il subappalto, in altri termini, è configurato come l’eccezione.
La regola è l’esecuzione diretta, l’eccezione è appunto il subappalto, che il secondo comma dello ridetto articolo 105 definisce come il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto dell’appalto principale.
Ebbene, se da un lato l’ulteriore specificazione secondo cui “costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera” appare di facile comprensione, altrettanto non si può dire in riferimento a ciò che subappalto non è.
Ed infatti, nel definire le figure contrattuali che non costituiscono subappalto, il nuovo Codice presenta una indicazione dubbia che necessita un’interpretazione corretta.
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