Il subappalto dopo la sentenza della Corte: cosa deve fare una stazione appaltante? Prime riflessioni “a voce alta”

Come noto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 26 settembre u.s. (causa C-63/18), ha dato una “spallata” alla disciplina dettata dall’articolo 105, comma 2, del Codice, nella parte in cui stabilisce che il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

28 Ottobre 2019
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Come noto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 26 settembre u.s. (causa C-63/18), ha dato una “spallata” alla disciplina dettata dall’articolo 105, comma 2, del Codice, nella parte in cui stabilisce che il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

di Massimo Gentile – Studio Legale Associato Gentile – Varlaro Sinisi –  www.studiogvs.it

Siffatta restrizione è stata ritenuta dalla Corte non compatibile con la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.

Ora, in attesa delle iniziative che il legislatore intenderà attuare al fine di “allineare” la norma interna a quella comunitaria, si pone per le stazioni appaltanti il problema di come regolare il subappalto in sede di documentazione di gara.

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