La prima sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 22 gennaio 2020 n. 129, delinea nel concreto la ratio del soccorso istruttorio, che impone alle stazioni appaltanti di regolarizzare l’offerta, oppure di non escludere l’operatore economico per errori materiali, salvaguardando il principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, mitigando il principio di “autoresponsabilità” .
Viene acclarato che il soccorso istruttorio è finalizzato ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, a discapito anche della stessa stazione appaltante che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili.
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