L’art. 32 del d.lgs. n. 201/2022 prevede alcune disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale, ammettendo che per tale tipologia di servizio trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31 (in materia, rispettivamente, di rimedi non giurisdizionali, verifiche periodiche e trasparenza).
Quindi, anche nell’affidamento del servizio pubblico locale, ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 14, commi 2 e 3 e dell’articolo 17.
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