Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con la recente sentenza n.192, depositata lo scorso 11 marzo, ha precisato, con puntuale argomentazione, che il servizio di illuminazione votiva rientra nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Inoltre, ha specificato che non rientra nella competenza della Giunta Comunale la decisione di gestire tale servizio in economia, in quanto la scelta è una prerogativa esclusiva della massima assise cittadina, come espressamente previsto dall’articolo 42 del T.U.E.L
Il giudice pontino offre lo spunto per una riflessione su entrambe le tematiche.
Il servizio di illuminazione votiva
È ormai prevalente l’indirizzo che riconosce natura di servizio pubblico al servizio d’illuminazione votiva, differenziandolo nettamente dall’ipotesi di concessione e gestione di opera pubblica. Normalmente, infatti, la realizzazione dell’impianto ha carattere strumentale rispetto alla primaria esigenza perseguita, che è quella di consentire il culto dei defunti anche mediante la gestione del servizio di illuminazione votiva.
CONTINUA A LEGGERE…..
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento