Il nuovo Codice, come si legge nella relazione tecnica – di commento alle nuove disposizioni -, che accompagna il nuovo impianto normativo, “ridisegna la portata e la figura del RUP”.
Il “ridisegno” della portata/figura in termini di responsabile unico di progetto e non più in termini di (solo) responsabile unico del procedimento risponde alla necessità espressa di valorizzare la figura in argomento.
Da più parti, in certi casi, si è parlato – a sommesso avviso in modo non condivisibile -, di una nuova figura, un nuovo ruolo del RUP.
In realtà, è questo è anche il pregio delle nuove previsioni, si è ufficialmente certificato che il RUP non è un semplice responsabile di procedimento amministrativo ex lege 241/90 ma un soggetto che si occupa di una pluralità di procedimenti (le fasi dell’attività contrattuale) che sostanziano l’intervento pubblico/progetto da realizzare.
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