Il RUP in Sardegna

La recente legge della Sardegna sugli appalti (n. 8/2018) contiene importanti disposizioni (anche) sul responsabile unico del procedimento (definito “responsabile di progetto”) con alcune non irrilevanti deviazioni rispetto allo schema generale (che si desume dal codice dei contratti e dalle linee guida n. 3 dell’ANAC).

Stefano Usai 11 Giugno 2018
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La recente legge della Sardegna sugli appalti (n. 8/2018) contiene importanti disposizioni (anche) sul responsabile unico del procedimento (definito “responsabile di progetto”) con alcune non irrilevanti deviazioni rispetto allo schema generale (che si desume dal codice dei contratti e dalle linee guida n. 3 dell’ANAC)

In certi casi, le deviazioni forse meglio consentono di comprendere la centralità della figura del responsabile unico del procedimento.

Lo “sdoppiamento” censurato

La figura del responsabile di progetto (e per fasi) trova una disciplina compiuta con l’articolo 34 (nomina e requisiti) della legge, per poi dilatarsi – in relazione alle competenze – con  l’articolo 35 (funzioni e compiti) e quindi con l’articolo 36 (attività di supporto) sulla possibilità delle stazioni appaltanti, in casi articolati, di istituire uffici/strutture di supporto.

La prima disposizione – che qui interessa trattare – ovvero l’articolo 34 non ripercorre la struttura dell’articolo 31 del codice dei contratti.

Proprio nei primissimi commi, il legislatore sardo introduce lo “sdoppiamento” dei responsabili per fasi  – attualmente oggetto di impugnazione da parte del Governo -, in particolare al secondo comma, in cui si introduce la possibilità di avere un responsabile di procedimento per la sola fase di affidamento “che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure” ed un responsabile di procedimento “per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione”.

Da notare che le 4 fasi citate (ai sensi del comma 1 dell’articolo 34 della LR) costituiscono il  “progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il “responsabile di progetto”.

Il successivo comma 3 chiarisce che “il responsabile di progetto coordina l’azione dei responsabili per fasi, se nominati (…), anche con funzione di supervisione e controllo”.

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