“E’ chiara la distinzione tra i compiti del RUP e della commissione di gara. Mentre quest’ultima è chiamata ad esprimere un giudizio su aspetti tipicamente tecnico-discrezionali (in particolare: valutazione offerte tecniche ed assegnazione dei relativi punteggi), il primo è tenuto ad operare scelte di carattere più vincolato ossia ad adottare talune decisioni allorché ne ricorrano i presupposti: tra queste anche quelle relative alla esclusione dei concorrenti”.
1.La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2025, n. 2731 chiarisce la disciplina del d.lgs. 36 del 2023 sui compiti del RUP e della Commissione, che è netta nell’evidenziare il carattere più vincolato delle decisioni del RUP rispetto a quelle della Commissione.
2. Il termine di confronto per le conseguenti riflessioni del Consiglio di Stato è con il vecchio Codice, il D.lgs. 50 del 2016.
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Il Responsabile unico di progetto nel ciclo di vita del contratto pubblico dopo il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 209/2024)
08 Mag 2025 ore 9.00 – 13.00
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