In questo senso il comma 4 dell’articolo 15 puntualizza che “Ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
Può essere interessante, quindi, una prima lettura anche sui rapporti con questi soggetti anche per provare a comprendere se si tratta semplicemente di una moltiplicazione di ruoli (e frammentazione/sovrapposizioni pericolose di responsabilità) o se invece il presidio sul procedimento risulti comunque ben chiaro e definito.
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