In modo non diverso il ritardo nella nomina del direttore dell’esecuzione non inibisce l’erogazione degli incentivi su lavori e forniture per le attività già avviate dal gruppo di lavoro.
Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Campania (deliberazione n.21/2022) che ha fornito doppia risposta positiva ai dubbi sulla legittimità degli incentivi tecnici per i dipendenti.
La domanda del sindaco
Un Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabile due quesiti, al fine di poter legittimamente erogare gli incentivi tecnici ai dipendenti.
Il primo riguarda il caso dell’individuazione dei dipendenti beneficiari degli incentivi tecnici qualora la costituzione ed individuazione del gruppo di lavoro sia intervenuta dopo la procedura di gara.
Il secondo quesito riguarda la possibilità di poter erogare gli incentivi tecnici in un appalto di servizi – forniture nel caso in cui la nomina del direttore dell’esecuzione sia avvenuta successivamente alle attività espletate dai dipendenti possibili beneficiari di tali incentivi, ovvero se devono essere corrisposti gli incentivi unicamente per le attività svolte successivamente alla nomina del direttore dell’esecuzione.
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