Il ripiano delle perdite nelle società partecipate è effettuabile solo mediante le risorse del fondo specifico e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato
Gli Enti locali hanno facoltà di ripianare le perdite delle partecipate solo con le risorse accantonate nello specifico fondo e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il decreto correttivo del d.lgs. n. 175/2016 contribuisce infatti ad integrare la disciplina per gli interventi straordinari delle amministrazioni finalizzati al salvataggio delle società con i bilanci in rosso, definendo limiti più stringenti per l’utilizzo delle somme vincolate in bilancio.
Partecipate: il correttivo
Ricordiamo a tal riguardo che il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
L’art. 21 del Testo Unico partecipate (d.lgs. 175/2016), infatti, prevede che nel caso in cui le società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, le amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Le risorse accantonate
L’importo accantonato viene tra l’altro reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Inoltre, nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
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