Querelle sempre attuale, non solo quella della possibilità (in realtà impossibilità salvo limitatissime situazioni di cui si dirà più avanti) di rifiutare l’ordine di servizio (perché in questo si sostanzia l’assegnazione di procedimenti amministrativi) ma anche la questione relativa alla “scomposizione” di compiti istruttori e, quindi, alla pretesa di scomporre la (conseguente) responsabilità.
Per intendersi, è possibile distinguere un responsabile dell’istruttoria come soggetto distinto dal responsabile del procedimento?
E’, quest’ultima, questione che si ripete nella “prassi operativa” degli enti in cui si prova a legittimare situazioni “spurie” come “collaboratore della pratica“, “responsabile dell’istruttoria” come a segnare un distinguo (per gli effetti/conseguenze correlate alla responsabilità) rispetto alla canonica figura (e ruolo) del responsabile del procedimento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento