Volendo inquadrare la figura del responsabile del procedimento all’interno della materia afferente gli appalti di forniture e servizi, si segnala che l’art.10 del d.lgs. 163/2006 individua la figura del responsabile unico del procedimento, utilizzando il vocabolo “unico” per sottolineare che la materia degli appalti pubblici richiede una competenza in ambiti estremamente variegati (soprattutto se si pensa al settore dei lavori pubblici), che spaziano dalla materia amministrativa a quella giuridica, fino a quella più specificatamente tecnica.
Anche nel Codice dei contratti la mancata nomina di un responsabile su delega implica il mantenimento di tutta la responsabilità in capo al dirigente al vertice della struttura.
1. La scelta del RUP
L’art. 10 del Codice impone che la scelta del soggetto al quale affidare la responsabilità del procedimento debba necessariamente ricadere su impiegati in possesso di una specifica competenza.
L’esplicita richiesta di tale requisito segna una profonda differenza con la disciplina contenuta nella legge 241/1990, nella quale il medesimo requisito si ricava solo per effetto di pronunce giurisprudenziali.
Infatti, l’art. 10, comma 5, precisa che il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo e possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per i quali viene nominato.
In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti “in servizio” in possesso della prescritta professionalità.
Per soggetto in servizio si deve intendere:
1) un dipendente assunto con contratto a tempo determinato;
2) i funzionari (responsabili degli uffici e servizi) ed i Dirigenti assunti fuori dalla dotazione organica mediante i contratti previsti dal t.u. degli enti locali, di durata coincidente con il mandato del Sindaco;
3) il personale inquadrato in un contratto scaturito dalla convenzione di enti pubblici (si tratta di casi che si rinvengono negli enti di piccole dimensioni).
L’art. 10, comma 7 del Codice dei contratti precisa che qualora non siano presenti dipendenti in servizio presso l’ente in possesso della necessaria competenza, dovrà essere nominato responsabile del procedimento un dipendente (di ruolo) “incompetente”, il quale dovrà essere affiancato, per i propri adempimenti, da professionisti in materie tecniche e/o giuridiche che abbiano stipulato apposita polizza assicurativa, ai quali vengono assegnati specifici compiti di supporto.
2. I requisiti per ricoprire il ruolo di RUP delegato
Il Regolamento, all’art. 272, comma 4 puntualizza che “Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell’amministrazione aggiudicatrice”.
L’aver fatto riferimento alla figura del “funzionario” porta a ritenere che il RUP debba necessariamente essere almeno un dipendente titolare della categoria professionale D.
Tuttavia, la lettera della norma va adattata alle singole realtà anche di piccole dimensioni, ove il citato requisito potrebbe anche mancare e pertanto la nomina potrebbe essere effettuata anche in capo a dipendenti della qualiἀca C del contratto collettivo degli enti locali.
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