La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2024, n. 6944
“nel caso, come quello di specie, in cui la causa escludente si verifichi “prima della presentazione dell’offerta”, e risulti quindi integrata la fattispecie di cui alla lett. a del comma 1 dell’art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023, il raggruppamento è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato (n. 1) e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata, o l’impossibilità di adottarle prima della presentazione dell’offerta (n. 2)”.
1. L’articolo 97 del d.lgs. 36 del 2023 disciplina le cause di esclusione che riguardano i raggruppamenti di imprese in attuazione dell’articolo 63, paragrafo 1, comma 2 della Direttiva 2014/24/UE, che, da una parte “impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione”, dall’altra che l’Amministrazione “può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione”.
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Il raggruppamento è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato
A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri
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