Aspetto, pertanto, che a differenza del passato incide anche sull’acquisizione del CIG (che dovrà tener conto di questa potenziale variazione nel caso in cui le prestazioni richieste, nei limiti anzidetti, dovessero quantitativamente mutare).
La disciplina, quindi, viene completata con il richiamo contenuto nell’allegato II.14 ed in particolare con il comma 6 dell’articolo 5 (in cui si riproduce quanto già noto perché previsto nel comma 4 degli artt. 8 e 22 del d.m. 49/2018, rispettivamente dedicato ai lavori ed ai beni/servizi).
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