La mera partecipazione ad un concorso di progettazione non costituisce servizio spendibile in altre procedure di gara se non si è conclusa con la vincita o con il riconoscimento di particolari premi o menzioni.
Lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza 3522 del 2024 (Cons. Stato, sez. V, 18.4.2024 n. 3522), specificando inoltre che il progettista indicato non possa essere sostituito laddove questi abbia contribuito in misura rilevante alla redazione dell’offerta e che il soccorso istruttorio processuale non possa operare per consentire la sostituzione dei servizi dichiarati al momento della presentazione dell’offerta.
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Il progettista non può far spendere quale servizio svolto la mera partecipazione ad un concorso di progettazione
A cura di Vincenzo Laudani
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