Il progettista ex art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 non può ricorrere all’istituto dell’avvalimento

Sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), 9 luglio 2020, n. 13

13 Luglio 2020
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Segnaliamo la recente sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria) del 9 luglio 2020, n. 13 in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

L’Adunanza plenaria afferma che il progettista ex art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (vecchio codice appalti) non può ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
Il progettista, nell’accezione e nella terminologia dell’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo.

Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea, con la conseguenza che non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti), che espressamente lo vieta.

>> LA SENTENZA DELL’ADUNZANZA PLENARIA.

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