L’attuale schema di regolamento, effettivamente, si pone il problema dell’applicazione pratica, ad opera del RUP, delle nuove disposizioni introdotte con la legge 55/2019. Sia della questione posta dal c.d. affidamento diretto “mediato” dal confronto tra preventivi/operatori – e quindi in relazione alle ipotesi di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 36 -, sia delle ipotesi di “procedura negoziata” declinate nelle lettere successive c) e c-bis) della medesima disposizione.
In questo primo contributo, è interessante soffermarsi sulla disciplina dell’affidamento diretto “mediato” premettendo che, pur trattadosi ovviamente di norme non ancora in vigore le stesse appaiono utili per i (pur parziali) suggerimenti istruttori al RUP.
Considerando, inoltre, che lo stesso MIT (parere 524/2019) ha riconosciuto che l’affidamento diretto “mediato” costituisce oggettivamente una nuova fattispecie di acquisizione che sostanzia una delicatissima “delega in bianco” al responsabile unico del procedimento su come atteggiare concretamente la procedura che porta – la prima fase – alla individuazione degli operatori da far competere.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento