La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7114
“Allorquando l’Amministrazione valuta la sostenibilità dell’offerta, anche nell’ambito di una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, può richiedere giustificazioni relative a verificare che l’offerta sia stata formulata considerando i prezzi di mercato e che i prezzi facciano riferimento a prodotti e servizi aventi le caratteristiche necessarie per eseguire la commessa. In tal senso quindi la valutazione di conformità del prodotto non è estranea alla verifica di anomalia, che è funzionale proprio a verificare che l’offerta economica sia sostenibile, quindi non produca una perdita, sia congrua rispetto alla legge di gara e all’oggetto della commessa, seria rispetto alle condizioni di mercato e realizzabile, e quindi non siano individuabili circostanze ostative all’esecuzione della commessa”.
“Né la disciplina di settore impone alla stazione appaltante di reiterare la richiesta già formulata con la nota di avvio della verifica di anomalia. In base alla regola dettata dall’art. 110 comma 5 del d. lgs. n. 36 del 2023, “la stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti”, che comprende anche il caso in cui le spiegazioni fornite non giustificano l’offerta, non comprendendo tutti i dati richiesti dalla stazione appaltante per superare il primo giudizio di anomalia (“appaia anormalmente bassa”, così l’art. 110 comma 1 del d. lgs. n. 36 del 2023)”.
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Il procedimento di verifica dell’offerta anomala nell’articolo 110 del d.lgs. 36 del 2023: una procedura tempestiva in osservanza del principio del risultato
A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri
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