Il principio di valutabilità dei servizi di progettazione “espletati”

Beatrice Armeli 13 Dicembre 2024
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ANAC, Parere di precontenzioso 20 novembre 2024, n. 525

La massima

In seguito all’abrogazione dell’art. 263, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, le Linee guida ANAC n. 1 e il Bando-tipo ANAC n. 3/2018, analogamente al Documento di consultazione del nuovo Bando-tipo n. 2/2023 (non ancora adottato), per ampliare la partecipazione, hanno fissato il principio della valutabilità, sia a fini partecipativi che premiali, dei servizi di progettazione “espletati” in data antecedente la pubblicazione del bando, la cui comprova è fornita mediante i documenti richiesti dalla stazione appaltante nella lex specialis. Non rileva che sia stata avviata la procedura di affidamento dei lavori e che l’opera oggetto di progettazione sia stata realizzata e, in mancanza di una esplicita indicazione riportata negli atti di gara, i concorrenti non sono tenuti ad indicare gli estremi dell’atto di validazione del progetto esecutivo.”

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