Il principio di rotazione per l’affidamento dei contratti del settore sanitario: brevi riflessioni a margine

a cura di Annalisa Damele

Annalisa Damele 8 Marzo 2021
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La normativa di riferimento

L’art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che gli affidamenti i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie vengono espletati nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 , 34 e 42 , nonché di “rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” .

Analogamente l’art. 63, comma 6 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni individuano gli operatori economici da consultare “nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”.

Recentemente, il d.l. n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, nel derogare all’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50 , ha previsto che, per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 75.000 e fino alle soglie comunitarie vengano esperite procedure negoziate senza bando “previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”.

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