Il principio di buona fede di cui all’art. 5 del D.Lgs. 36/2023 non consente di salvare l’offerta non formulata correttamente dal concorrente, il quale, pertanto, va escluso dalla competizione.
Il caso ha riguardato il mancato rispetto dell’obbligo di esprimere l’offerta in cifre ed in lettere, in circostanze nelle quali non era possibile ricostruire l’effettiva volontà espressa dal concorrente.
Appare evidente, quindi, che è onere dell’operatore economico compilare l’offerta con la necessaria attenzione e diligenza.
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