L’inerzia dei soggetti detentori di banche dati chiamati a fornire riscontro alle stazioni appaltanti in fase di controllo dei requisiti dell’aggiudicatario, giustifica l’aggiudicazione dell’appalto in assenza dei controlli.
Tale soluzione troverebbe un valido supporto nel principio di risultato, predicato dal codice dei contratti e della conseguente necessità di giungere al più presto all’aggiudicazione dell’appalto.
Lo ha stabilito il T.A.R. Campania, nella sentenza 18 novembre 2024, n. 6332.
La disciplina contenuta nel Codice dei contratti
Come noto l’art. 17, co. 5 del d.lgs. 36/2023 delinea, in modo chiaro, la sequenza procedimentale corretta per addivenire all’affidamento dell’appalto, stabilendo che:
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