1. Premessa e delimitazione del campo di indagine
Sul piano sistematico il nuovo codice degli appalti pone in testa al corpus normativo i principi della materia, ed il principio del risultato è il primo dei principi generali[1].
L’affermazione del nuovo principio del risultato al vertice dei principi del “nuovo diritto degli appalti pubblici” testimonia come sia cambiata per il legislatore la gerarchia degli interessi protetti[2].
Il principio del risultato è declinato in termini di tempestività, miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza[3].
La norma declina a sua volta la concorrenza e la trasparenza finalizzati al perseguimento del miglior risultato possibile e la piena verificabilità dell’attività amministrativa[4].
Il principio del risultato è definito normativamente come principio attuativo del principio di buon andamento[5].
Esso, inoltre è definito anche come parametro dell’esercizio del potere discrezionale nonché quale parametro di riferimento per la valutazione professionale del personale impegnato nel procedimento[6].
Il principio del risultato quindi costituisce la norma che ribadisce la collocazione della procedura per la selezione del contraente privato nel novero dei procedimenti decisionali della pubblica amministrazione[7].
Dal momento che esso si realizza attraverso l’affermazione di principi propri del procedimento amministrativo[8].
La collocazione del principio del risultato in testa ai principi del “nuovo diritto del contratti pubblici”, può ritenersi a tutti gli effetti una scelta del legislatore di confermare il carattere peculiare e speciale dei contratti tra pubblica amministrazione e privati, per l’affidamento di servizi, forniture e opere pubbliche[9].
Allo stesso tempo deve sottolinearsi la netta distinzione tra principio del risultato e “amministrazione di risultati”[10]. Premesso che per “amministrazione di risultati” non conosciamo alcuna definizione normativa, costituendo invece una espressione emersa dal dibattito scientifico, l’articolo 1 del Codice certamente non si presta ad equivoche interpretazioni[11].
Nel senso che non può essere banalmente inteso come un principio che suggerisce il conseguimento del risultato anche a discapito della legalità, vale a dire la preferenza dell’agire efficacie sacrificando l’agire legale[12].
Il principio del risultato, dunque, esprime l’interesse pubblico preminente, che la P.A. intende perseguire attraverso la procedura di selezione del contraente privato: ed esso è la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo[13].
Nel rispetto dei principi e delle regole che governano l’esercizio del potere autoritativo della P.A[14].
Esso si realizza peraltro anche attraverso il ricorso alle modalità telematiche di gara in grado di snellire e velocizzare la procedura, riducendo gli adempimenti formali in un’ottica di semplificazione e di leale collaborazione[15].
Pertanto il presente lavoro si occuperà del rapporto tra il principio del risultato e la discrezionalità amministrativa con particolare riferimento alla selezione del contraente privato con le procedure di evidenza pubblica[16].
2. Principio del risultato e tempestività
Il principio del risultato innanzitutto è declinato nella massima tempestività per l’affidamento del contratto e la sua esecuzione[17].
Più precisamente è stato evidenziato che il risultato da raggiungere consiste nell’affidamento dei contratti di appalto e di concessione e nella loro esecuzione in modo tempestivo, efficiente e parsimonioso[18].
Il risultato è l’affidamento e l’esecuzione del contratto, sicché la norma si riferisce ai tempi dei procedimenti di selezione del contraente privato e ai tempi di esecuzione del contratto[19].
Sebbene la disciplina generale sul procedimento amministrativo non preveda una analoga disposizione, tuttavia è possibile ricava da alcune sue norme come la ragionevolezza dei tempi della decisione amministrativa si collochi tra i principi generali dell’azione[20].
La prima disposizione è contenuta all’articolo 2 della legge 241 del 1990[21].
La norma stabilisce che il procedimento deve concludersi entro un determinato termine con l’adozione di un provvedimento espresso[22].
Poi deve segnalarsi l’articolo 2 bis della legge n. 241 del 1990 che prevede una sanzione per i casi di ritardo nell’adozione del provvedimento finale[23].
Infatti, la norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento[24].
Molto importante poi è il comma 1- bis della norma laddove stabilisce che […]in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[25] .
Nel senso dell’affermazione del principio in esame peraltro depongono tutte le fattispecie di silenzio significativo, che si ha ogni qualvolta al decorrere del tempo è assegnato dalla legge uno specifico valore provvedimentale[26].
Anche l’annullamento d’ufficio prevede una disposizione sul tempo dell’esercizio del potere, infatti tale specifico potere autotutelativo deve essere esercitato entro il termine di dodici mesi[27].
Accanto a tale norma deve segnalarsi la disposizione che regola il tempo dell’esercizio del potere inibitorio sulla Scia[28].
Potremmo continuare nella ricerca di ulteriori disposizioni che prevedono specifiche regole sul tempo dell’esercizio del potere amministrativo[29].
Però già le disposizioni fini qui richiamate (tutte collocate nell’ambito della legge generale dell’azione amministrativa) ci consentono di sostenere, come anticipato, che l’esercizio del potere amministrativo entro un tempo ragionevole è regola generale dell’azione[30].
In tal senso il principio del risultato, che individua nella tempestività il primo corollario, mutua dalla disciplina generale del potere amministrativo la regola del tempo come bene della vita[31].
Vale a dire come bene tutelato. In relazione al procedimento di selezione del contraente privato e in relazione all’esecuzione del contratto[32].
Quindi la scelta di una determinata procedura in rapporto alla tempestività della scelta del contraente privato, rivela uno spazio di discrezionalità assegnato al decisore pubblico, chiaramente entro i limiti di legge[33].
3. Principio del risultato e miglior rapporto possibile tra la qualità dell’offerta e il prezzo
Il conseguimento del miglio rapporto <qualità prezzo> assurge a principio degli appalti pubblici[34]. Ed esso si realizza in particolare attraverso il principio di concorrenza[35].
Autorevolmente è stato osservato che la procedura selettiva tramite bando generalmente rende il processo di selezione degli offerenti più trasparente, e facilita dinamiche concorrenziali, portando ad un migliore rapporto qualità prezzo[36].
Quindi il principio del risultato presidia anche l’attività valutativa della P.A. avente ad oggetto l’offerta dell’operatore economico[37]; nell’ambito della quale non sono apprezzabili soluzioni in contrasto con le note esigenze di efficienza, di efficacia e di tempestività[38].
Il principio del risultato investe inoltre il processo decisionale di scelta della procedura di gara da seguire entro gli spazi di discrezionalità lasciati aperti dalla legge[39].
All’affermazione del principio in esame quale regola generale dell’azione amministrativa depone anche la residualità del criterio del prezzo più basso per la selezione dell’offerta[40].
Il rapporto qualità prezzo è declinato dalla dottrina anche sul lato della domanda, alla luce della tendenza legislativa alla aggregazione della committenza[41].
Oltre che sulla qualificazione della stazione appaltante[42].
4. Principio del risultato e principio di concorrenza
Il principio di concorrenza informa l’intera materia dei contratti pubblici, che quindi abbandona la precedente impostazione contabilistica[43].
Il concetto di evidenza pubblica è da ricondurre alla disciplina previgente alla normativa di matrice comunitaria[44].
Essa è stata elaborata per la prima volta dall’insigne studioso Massimo Severo Giannini in una delle sue più importanti opere[45].
L’espressione, che ha trovato nel prosieguo larga utilizzazione, è stata intesa a definire il procedimento di selezione del contraente privato, e a significare che lo stesso dovesse essere improntato ai principi pubblicistici derivanti dalle superiori regole costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A.[46].
Il vecchio sistema era retto quindi dal principio contabilistico che si esprimeva attraverso l’evidenza pubblica delle procedure[47].
L’ordinamento mirava alla tutela della Pubblica Amministrazione sotto ogni profilo: contabile, attraverso la ricerca di un buon rapporto tra qualità e spesa; e procedimentale, assicurando a tutti coloro che potevano accedere alla commessa pubblica di partecipare alla selezione[48].
Il principio di concorrenza è di derivazione comunitaria[49].
E costituisce il cardine di ogni normativa, che si è succeduta nel tempo, per dare attuazione alle direttive comunitarie sugli appalti e le concessioni[50].
La concorrenza negli appalti pubblici si attua attraverso vari istituti, quali per esempio le procedure aperte l’avvalimento, le forme associative di partecipazione, il subappalto, la divisione in lotti[51].
Vale a dire tutti gli istituti che consentono a più imprese di accedere al mercato degli appalti pubblici[52].
Rapportata al principio del risultato tuttavia la concorrenza assume un tono minore, dal momento che il legislatore sembra aver assegnato alla funzione di committenza della P.A. e alla primaria tutela del buon andamento specifica priorità rispetto alla tutela del mercato[53].
5. Principio del risultato e la trasparenza amministrativa
Il principio del risultato è declinato anche nella trasparenza amministrativa, che a sua volta si annovera tra i principi comunitari a cui è informata l’intera disciplina degli appalti pubblici[54].
Essa peraltro costituisce uno dei principi generali dell’azione amministrativa, che si realizza prioritariamente nell’intellegibilità del procedimento decisionale, nella pubblicità e nell’accesso[55].
Ed è anche inteso come mezzo per l’esercizio e la protezione dei diritti fondamentali della persona umana[56].
La trasparenza quindi è il vettore del risultato amministrativo al pari della concorrenza, e si realizza attraverso le previsioni che impongono forme di pubblicità dell’azione e vincoli concorrenziali e di imparzialità[57].
Ad esempio è stato autorevolmente evidenziato che separando la fase di ammissione/esclusione da quella di valutazione delle offerte, la scansione in fasi contribuisce ad assicurare trasparenza e parità di condizioni fra gli aspiranti all’aggiudicazione[58].
Sicché l’imparzialità amministrativa nella selezione del contraente privata costituisce anche corollario della trasparenza[59].
In linea teorica la trasparenza amministrativa è presentata quale elemento proattivo dell’azione amministrativa, vale a dire quale componente della catena di montaggio del procedimento, finalizzato alla migliore resa dell’azione[60].
È stato anche ricordato che la trasparenza dell’azione amministrativa negli appalti pubblici è finalizzata a ridurre il rischio di parzialità e, al contempo, disporre garanzie sul fatto che il contenuto patrimoniale del contratto sia oggettivamente il migliore (sotto il profilo economico), con benefici per l’organizzazione pubblica e la collettività[61].
Un ruolo quindi globale che comprende sia l’accezione evidenziale di Gianniniana memoria, sia la funzione più recente di prevenzione della corruzione[62].
Infatti, è noto che la legislazione recente in materia di anticorruzione è stata orientata a rendere intellegibile i procedimenti amministrativi di affidamento dei contratti pubblici anche in attuazione del principio di trasparenza amministrativa[63].
Il tema poi trova una sua specifica e peculiare articolazione a proposito dell’accesso all’offerta di gara del concorrente, alla luce del contrapposto principio di segretezza dell’offerta[64].
A riguardo la giurisprudenza sostiene che nelle gare pubbliche, la regola della segretezza dell’offerta economica si pone a tutela dei principi di correttezza, di libera concorrenza, di trasparenza delle operazioni di gara e di imparzialità dell’azione amministrativa: tali principi vanno salvaguardati anche nei confronti del pericolo della loro violazione e resterebbero irrimediabilmente compromessi qualora fosse, anche in ipotesi, possibile l’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche[65].
Merita menzione poi l’orientamento della giurisprudenza che mettendo in relazione il principio di trasparenza con il principio di concentrazione e continuità delle sedute di gara, stabilisce che
sebbene le garanzie di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa postulino che le sedute di una commissione di gara debbano ispirarsi al principio di concentrazione e continuità, tale principio è soltanto tendenziale ed è suscettibile di deroga, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l’espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate[66].
Il principio di trasparenza poi si compenetra con il principio di concorrenza a proposito della definizione dei requisiti di partecipazione alla gara[67].
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il rigoroso limite entro cui è normativamente ammessa una commistione tra requisiti di carattere soggettivo ed aspetti oggettivi delle offerte è giustificato dall’esigenza che i criteri di aggiudicazione assicurino una concorrenza effettiva e che siano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento[68]. Le esigenze di effettiva concorrenzialità e i principi generali richiamati impongono che la selezione avvenga per quanto possibile su basi oggettive e che, per contro, i criteri di aggiudicazione non siano preconfezionati in modo da assicurare un vantaggio ad un singolo operatore economico a prescindere dai contenuti delle offerte destinate ad essere presentate nella gara, ovvero che si determinino asimmetrie pregiudizievoli di tipo meramente soggettivo[69].
Il principio di trasparenza, come accennato, si attua anche attraverso l’accesso agli atti di gara[70].
Laddove le maggiori tensioni si verificano a proposito dell’accesso all’offerta del concorrente in competizione[71].
A proposito la giurisprudenza ha inteso stabilire che la partecipazione alle gare pubbliche comporta l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza e di imparzialità che caratterizzano la selezione[72].
Tanto in particolare a proposito della vexata quaestio dell’accesso all’offerta tecnica contenente segreti industriali o commerciali.
Sul punto la giurisprudenza che si è formata alla luce del codice previgente è giunta a ritenere che la necessità di verificare sia la correttezza della valutazione dell’offerta della controinteressata, sia la conformità dell’offerta stessa alla lex specialis di gara e sia ancora la eventuale, connessa sussistenza in genere dei presupposti per un sovvertimento dell’esito della gara rende la pretesa di salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali recessiva rispetto all’esigenza di difendere l’interesse al legittimo andamento della procedura di gara[73].
La trasparenza si realizza peraltro attraverso la predisposizione di regole di gara chiare ed univoche[74].
E nella stabilità delle stesse lungo tutto il procedimento di selezione del contraente privato[75].
Cosicché anche l’interpretazione delle norme di gara deve seguire canoni ermeneutici che ne assicurino la rispondenza ai principi generali degli appalti, in primis ai principi di imparzialità e favor partecipationis[76].
Il principio di trasparenza si attua anche nella preferenza della procedura aperta alle procedure ristrette, tutte quelle volte in cui la legge comunque ammette la possibilità di ricorrere a procedure negoziate[77].
In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa secondo cui le procedure di gara aperte (ove compatibili con le esigenze di continuità dell’azione amministrativa) sono sempre da preferire rispetto alle procedure ristrette o negoziate, in quanto conformi ai principi di trasparenza e di favor partecipationis[78].
Allo stesso modo il principio di trasparenza impone la stabilità delle regole e delle condizioni negoziali poste a fondamento della gara anche all’indomani dell’aggiudicazione[79].
In tal senso, infatti, è stato chiarito che il principio di parità di trattamento, e l’obbligo di trasparenza che informa la gara, ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’Amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali da cambiare le caratteristiche dell’appalto iniziale. Secondo la giurisprudenza amministrativa ciò avviene quando le modifiche previste hanno l’effetto: a) di estendere l’appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti; b) di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario; c) di rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto, nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un’altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi[80].
La giurisprudenza amministrativa proprio recentemente ha ricordato che già nella sistematica delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, secondo l’impostazione più accreditata, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, le procedure di affidamento erano contrassegnate da tre compiti concatenati: presidiare l’imparzialità e la correttezza amministrativa, salvaguardare la concorrenza, promuovere la convenienza e l’efficienza dei contratti pubblici[81].
Inoltre, (spiega sempre il Consiglio di Stato), nell’ ottica del diritto comunitario, il principio della trasparenza è il veicolo del risultato amministrativo[82].
La trasparenza quindi doveva essere intesa come metodo in vista del raggiungimento di un più ampio assetto concorrenziale[83].
La trasparenza amministrativa quindi diviene uno strumento per il contemperamento tra i vincoli normativi e il raggiungimento degli obiettivi amministrativi[84].
Siffatta impostazione è in linea con il diritto U.E. e con i principi costituzionali[85].
Infatti, la CGUE non ha mai dato seguito ad approcci meramente formalistici, ispirati al solo rispetto della legalità o a una tutela fideistica della concorrenza[86].
Vi sono quindi alcuni istituti riformati dal d.lgs. 36 del 2023 che concorrono alla realizzazione del principio del risultato, come l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, la previsione di termini specifici per la conclusione delle procedure di affidamenti[87].
Tuttavia per tutti gli istituti, per i quali il codice non prevede una specifica disciplina, dovrà applicarsi la normativa in materia di procedimento amministrativo[88].
Per esempio in caso di autotutela amministrativa sussistendone i presupposti dovrà applicarsi il procedimento previsto dall’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, che prevede a suo a volta in dodici mesi il termine massimo entro il quale adottare il provvedimento di annullamento d’ufficio.
Termine che tuttavia sembra essere eccessivamente dilatato se messo in relazione ai termini delle procedure di affidamento previsti dal d.lgs. 36 del 2023.
L’autotutela esercitata al dodicesimo mese dall’aggiudicazione infatti esaurirebbe l’effetto di accelerazione imposto dalla d.lgs. 36 cit. per l’affidamento[89].
6. Riflessioni conclusive
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto[90].
L’affermazione di tale principio affranca la disciplina degli appalti pubblici da una lettura rigida, e di stretta interpretazione della legge, ammettendosi che il decisore pubblico, in sede di committenza, quindi all’atto della selezione del contraente pubblico, gode di un potere permeato da discrezionalità amministrativa, con riguardo alla disciplina a cui autovincolarsi, e con riguardo a talune decisioni che non sono rigidamente incasellate in schemi tipici[91].
Il principio del risultato poi permea l’attività interpretativa della P.A. nell’interpretazione delle disposizioni del codice[92].
Potremmo dire che la disciplina codicistica con l’affermazione in testa del principio del risultato si lasca alle spalle una impostazione marcatamente ispirata alla cultura dell’anticorruzione, ovvero di prevenzione della cattiva amministrazione, per ricollocarsi nel novero delle discipline che regolano l’esercizio del potere autoritativo della P.A., e nel caso specifico del potere di committenza quale veicolo per la selezione dell’operatore economico, contraente privato per l’acquisto di beni, servizi e l’affidamento di lavori[93].
Del resto si presagiva, ed è via via divenuta sempre più attuale, l’esigenza di un “contro – modello” in grado di rispondere alle istanze accelleratorie ed emergenziali originate dalla pandemia, e dalla coeva crisi bellica[94].
Già la legislazione dell’emergenza aveva dato ingresso a misure derogatorie ed acceleratorie, mostrando l’inefficacia di una impostazione normative ispirata dal concetto della prevenzione.
In questa prospettiva tuttavia il processo riformatore non è stato completato dal ripensamento dell’Anac nell’ambito della disciplina dei contratti pubblici, sul cui ruolo pesa ancora la mano del legislatore dell’anticorruzione[95].
Note
[1] A proposito del ruolo dei principi, e della scelta che in questo caso il legislatore ha inteso compiere, la relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento alla bozza del Codice spiega che Il ruolo dei principi nel codice dei contratti subisce, così, una compressione rilevante da parte delle norme puntuali, che finiscono per erodere ambiti di discrezionalità alle amministrazioni pubbliche, indotte a considerare tali principi come valori astratti a cui deve rispondere, in via solo tendenziale, la loro azione. Il progetto di nuovo codice ha inteso, invece, dedicare una parte generale (la Parte I del Libro I) alla
codificazione dei principi che riguardano l’intera materia dei contratti pubblici.
[2] Cfr. G. Napolitano, Committenza pubblica e principio del risultato, Relazione al Convegno “Il nuovo Codice degli Appalti” Avvocatura dello Stato, Roma, 27 gennaio 2023.
[3] Il problema dell’immanenza di principi generali che regolano la materia è stata posta dalla dottrina già prima del nuovo codice D. Capotorto, Lo Stato “consumatore” e la ricerca dei suoi princìpi, in Diritto Amministrativo, fasc.1, 1 MARZO 2021, pag. 161
[4] Cfr. A.CORRADO, Il principio di trasparenza, in M.A. SANDULLI (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè Editore, Milano, 2017, 104.
[5] Sulle origini del principio di buon andamento richiamiamo alcuni fondamentali storici M.S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in Studi sassaresi, XVIII, 1940; 2 S. Romano, Principii di diritto amministrativo italiano, Milano, 1901; F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario, in Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Padova, 1975, 807, poi in Scritti giuridici, vol. IV, Milano, 2006, 3223 ss.
[6] Cfr. E. Guarnieri, Il principio di risultato nei contratti pubblici: alcune possibili applicazioni, tra continuità e innovazioni, Dir. Amm., fasc.4, 2023, 829.
[7] Attorno al principio del risultato si sviluppa poi la riflessione che riguarda l’amministrazione di risultato, di cui la dottrina da tempo si occupa cfr. M.R. Spasiano, Nuove riflessioni in tema di amministrazione di risultato, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, V, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, 4845 ss., spec. 4846 e anche S. Cassese, Che cosa vuol dire « amministrazione di risultati »?, in Giorn. dir. amm., 2004, 941.
[8] Cfr. A. Massera, Principi procedimentali, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, I, Fonti e principi, ambito, programmazione e progettazione, Milano, Giuffrè, 2019, 331 ss., spec. 393. G. Pastori, La disciplina generale del procedimento amministrativo. Considerazioni introduttive, in La disciplina generale del procedimento amministrativo. Contributi alle iniziative legislative in corso, Milano, 1989, 29 ss., spec. 49.
[9] M.R. Spasiano, Codificazione di principi e rilevanza del risultato, in C. Contessa, P. Del Vecchio (diretto da), Codice dei contratti pubblici annotato articolo per articolo, I, Napoli, 2023, 49 ss., spec. 69.
[10] A.Police e M. Immordino, Sul tema “amministrazione di risultati” la dottrina è sterminata. Qui può segnalarsi il lavoro Principio di legalità e amministrazione di risultati. Atti del Convegno (Palermo, 27-28 febbraio 2003), Torino, 2004.
[11] In particolare sul tema dell’effettività delle regole merita d’essere richiamato il lavoro di G. Corso, M. De Benedetto, N. Rangone, Diritto amministrativo effettivo, 2022.
[12] A proposito di “amministrazione di risultati” S. Cassese, Cosa vuol dire amministrazione di risultati? In Giornale di Diritto Amministrativo, 9/2004.
[13] Cfr. F. Cintioli, Il principio del risultato nel nuovo codice dei contratti pubblici, in www.giustizia-amministrativa.it, 2023, 10.
[14] In termini generali sui principi dell’azione amministrativa V. Cerulli Irelli (a cura di) La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, 2006.
[15] Cfr. Cons. St. sez. VII, Sent. 1° luglio 2024, n. 5789.
[16] Sul tema merita d’essere richiamato il lavoro di D. Capotorto, Lo Stato consumatore e la ricerca dei suoi principi, in Dir. Amm., fasc.1,2021, pag. 161.
[17] Tale prerogativa è stata sollecitata dall’avvento del PNRR e della conseguente esigenza di dare attuazione allo stesso entro termini determinati. In merito a tale argomento possiamo segnalare E. D’Alterio, Riforme e nodi della contrattualistica pubblica, in Dir. Amm., 3/2022, 667.
[18] Cfr. F. Cintioli, Il principio del risultato nel nuovo codice dei contratti pubblici, in www.giustizia-amministrativa.it, 2023, 10.
[19] Possiamo collocare la riflessione che riguarda il rapporto tra principio del risultato e tempo del procedimento nell’ambito di una riflessione più ampia che riguarda i cambiamenti che investono la discrezionalità amministrativa nel quando. In argomento F. Merusi, Discrezionalità, tempo e decadenza del potere nell’età della rivoluzione economica comunicativa. Nuove prospettive per la discrezionalità nel quando, in Diritto Amministrativo, fasc.2, 1 GIUGNO 2023, pag. 215.
[20] E’ lo stesso legislatore a parlare di ragionevolezza dei tempi della decisione, laddove, a proposito dell’autotutela amministrativa nelle forme dell’annullamento d’ufficio, all’art. 21 nonies della legge 241 del 1990 stabilisce che Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione.
[21] La giurisprudenza, a questo riguardo, ha precisato che l’obbligo per l’amministrazione di provvedere sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia e di equità le quali impongano di provvedere, sicché il criterio distintivo tra istanza e mero esposto va ricercato nell’esistenza in capo al privato di uno specifico e rilevante interesse che sia idoneo a differenziare la sua posizione da quella della collettività (Così Cons. Stato, V, 16 giugno 2023, n. 5970 Cons. Stato, IV, 14 maggio 2010, n. 3024):
[22] Più precisamente la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’obbligo di provvedere in capo alla P.A. sorge solo a fronte di un’aspettativa legalmente tutelata del privato di ottenere il bene e/o l’utilità dovuti tramite un’attività funzionale (procedimento amministrativo) della P.A.; l’interesse all’avvio del procedimento e, conseguentemente, ad una decisione dell’amministrazione sussiste, allora, qualora la norma attribuisca espressamente al privato il potere di presentare un’istanza rivolta alla P.A. che è obbligata a provvedere; negli altri casi, il riconoscimento della sussistenza dell’interesse all’avvio e alla tempestiva conclusione del procedimento non è automatico, ma implica la verifica dell’esistenza di uno specifico obbligo e non di un potere discrezionale in capo all’amministrazione discrezionale in capo all’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente; Così Consiglio di Stato sez. IV, 03/04/2023, n.3396.
[23]In dottrina è stato evidenziato come <il tema dell’amministrazione pubblica che non risponde — l’Unresponsive Administration — rappresenta una delle questioni più classiche del nostro diritto amministrativo e forse anche una delle patologie più difficilmente estirpabili nel sistema italiano>. Così S. De Nitto, L’incerta durata dei procedimenti. un’analisi empirica dei ritardi amministrativi, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.3, 1 SETTEMBRE 2021, pag. 783.
[24] Non deve dimenticarsi che l’approdo a cui giunge il legislatore segue ad una lunga e significativa elaborazione dottrinale avente ad oggetto, appunto, il silenzio della P.A. e i suoi significati. Tra gli studi più importanti deve richiamarsi il lavoro di F.G. Scoca, Il silenzio della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1971.
[25] Sull’evoluzione normativa che ha interessato gli articoli della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) è importante il lavoro di M. Clarich, La certezza del termine del procedimento amministrativo: un traguardo in vista o una chimera?, in Giorn. dir. amm., 7, 2012, 691 ss.
[26] Sul silenzio assenso la dottrina è sterminata. Cfr. ad esempio F.G. Scoca, M. D’Orsogna, Silenzio, Clamori di novità, in Dir. proc. amm., 1995, 393 ss., e G. Morbidelli, Il silenzio-assenso, in La disciplina generale dell’azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006, 265 s.;.
[27] Cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 01/12/2023, n.6626 che ricorda le condizioni per l’esercizio del potere autotutelativo, tra cui ‘esercizio del potere entro un termine ragionevole, comunque, non superiore a dodici mesi.
[28] Sull’argomento sia consentito richiamare il lavoro di chi scrive Giovanni F. Nicodemo, SCIA edilizia e tutela del terzo:: i poteri di verifica della P.A. non possono essere sollecitati in ogni tempo, in Giurisprudenza Italiana, Marzo 2017, 737.
[29] In effetti la “diffusione” del silenzio della P.A. quale modulo dell’azione amministrativa risponde anche ad una esigenza di semplificazione dell’azione amministrativa. Sul punto cfr. G. Tropea, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 124/2015, in Dir. amm., 2016, 107 ss.
[30] Confermata anche dalla collocazione normativa dell’art. 2 della legge 241 del 1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa cfr. M. Clarich, Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, 1151.
[31] Cfr. A. Nicodemo, Il tempo come bene della vita, Torino, 2024.
[32] Il principio del risultato, e quindi i suoi riflessi si estendono sino all’esecuzione. In argomento cfr. F. D’Angelo, Profili teorici dell’esecuzione degli appalti pubblici, Foro Amministrativo (Il), fasc.11, 2022, pag. 1490.
[33] Ad esempio può ritenersi plausibile prediligere un affidamento diretto ad una procedura negoziata, se la legge ammette per quel determinato caso entrambe le procedure. Al contrario non è possibile scegliere di indire una procedura negoziata per i casi assoggettati esclusivamente alle procedure aperte.
[34] Esiste uno stretto collegamento tra il <rapporto qualità prezzo> e i criteri di aggiudicazione, a proposito dei quali è stato ricordato come più recentemente, invece, gli interventi di semplificazione del 2020 hanno ri-esteso l’ambito di applicazione del criterio (del prezzo più basso), che è stato altresì richiamato dalla legge n. 78/2022, dove è stato fatto riferimento anche alla possibilità del ricorso ad automatismi nella valutazione delle offerte. Cfr. E. D’Alterio, RIFORME E NODI DELLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA in Diritto Amministrativo, fasc.3, 1 SETTEMBRE 2022, pag. 667
[35] Anche alla luce della disciplina recente, si ritiene fondamentale il principio di concorrenza deve misurarsi con i pubblici poteri nella specifica materia disciplina dal d.lgs. 36 del 2023. Tra le opere più importanti dedicate al rapporto tra principio di concorrenza e pubblici poterei cfr. A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, Torino, 2007.
[36] Esattamente in questi termini M. Benedetti, F. Ielo, M. Manocchio, G. Mocavini, G. Napolitano, M. C. Pangallozzi, M. Simoncini, G. Valenti Il culto del diritto amministrativo frena la ricostruzione dell’amministrazione? vincoli vs opportunità, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.4, 1 DICEMBRE 2021, pag. 1097.
[37] Sulla latitudine della discrezionalità amministrativa nella processo di valutazione dell’offerta si approfondisce il Tar Campania – Napoli, sez. III sent. 5528 del 2023.
[38] In tal senso cfr. Tar Lombardia – Milano – sez. II Sent. 28 settembre 2023 n. 2170.
[39] Sul punto si rinvia al paragrafo precedente a proposito del rapporto tra tempestività e scelta della procedura.
[40] A proposito della scelta del criterio di aggiudicazione si segnala che la giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata sul criterio di aggiudicazione della gara per l’affidamento di un servizio con caratteristiche contemporaneamente standardizzate e ad alta intensità di manodopera stabilendo che deve essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), d. lg. 18 aprile 2016 n. 50, rispetto al quale il criterio del minor prezzo previsto al successivo comma 4 in via generale per i servizi con caratteristiche standardizzate deve ritenersi subvalente. Cfr. per tutte T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 13/03/2020, n.110.
[41] G. M. RACCA, S. PONZIO, La scelta del contraente come funzione pubblica: i modelli organizzativi per l’aggregazione dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo, fasc.1, 1 MARZO 2019, pag. 33
[42] cfr. G. M. RACCA, S. PONZIO, La scelta del contraente come funzione pubblica: i modelli organizzativi per l’aggregazione dei contratti pubblici,cit.
[43] S. Simone – L. Zanettini, Appalti pubblici e concorrenza, in L. Fiorentino (a cura di, Lo Stato compratore, Bologna, 2007, pag. 119 e seg.).
[44] S. MEZZACAPO, Procedure di evidenza pubblica (voce), in Dizionario di diritto amministrativo, a cura di M. Clarich, G. Fonderico, Milano 2007, pp. 522 ss.
[45] M. S. Giannini, Diritto amministrativo, II ed., Milano, 1988, II , 797 ss..
[46] Il concetto di evidenza pubblica quindi è assurto a parametro di legittimità della procedura di selezione del contraente privato cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 23 agosto 2006, n. 7375.
[47] M. Clarich, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale”, in Concorrenza e mercato, fasc.1, 1 GENNAIO 2015, pag. 197.
[48] Linee evolutive riguardo la disciplina dei contratti pubblici si ritrovano in M. D’Alberti, Interesse pubblico e concorrenza nel Codice dei contratti pubblici, in Dir. Amm., 2008, p. 297 ss.
[49] Su questo aspetto L.G. Radicati Di Brozolo, M. Gustafsson, Partecipazione alle gare e regole di concorrenza, in Dir. Comm. Internaz., 2002, pag. 806.
[50] Si pensi ad esempio che l’art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nell’individuare i principi che ispirano l’intero corpo normativo, stabiliva che l’affidamento dei contratti dovesse rispettare altresì rispettare i principi di libera concorrenza.
[51] A proposito del rapporto tra suddivisione in lotti e concorrenza il Consiglio di Stato recentemente ha sostenuto che La suddivisione in lotti di cui all’art. 51, d.lg. n. 50 del 2016 è prevista a tutela delle piccole e medie imprese al fine di consentire la loro partecipazione e, dunque, è posta a tutela della libera concorrenza; sebbene sia indubbio che la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisce un precetto inviolabile idoneo a comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 19/06/2023, n.5992).
[52] A proposito della declinazione del principio cfr F. Trimarchi Banfi, Il “principio di concorrenza”: proprietà e fondamento, in Dir. Amm., 2013, p. 16 ss.
[53] Una interessante lettura sull’evoluzione della gerarchia degli interessi alla luce del nuovo codice degli appalti è offerta da G. Napolitano, Committenza pubblica e principio del risultato, Relazione al Convegno “Il nuovo Codice degli Appalti” Avvocatura dello Stato, Roma, 27 gennaio 2023.
[54] cfr. Corte Giustizia UE sez. III, 08/06/2023, n.545 L’Unione finanzia, mediante i suoi fondi, solo azioni attuate in piena conformità segnatamente ai principi e alle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare al principio di parità di trattamento degli offerenti e al principio di trasparenza, garantiti dall’articolo 2 della direttiva 2004/18. Il principio di trasparenza ha essenzialmente il fine di garantire che non sussista un rischio di favoritismi e di arbitrarietà da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Affinché un’azione o un’omissione, costitutivi di una violazione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabile, possano essere considerati un’«irregolarità», ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006, non deve essere dimostrata alcuna intenzionalità o negligenza in capo all’operatore economico interessato; comportamenti che possono essere qualificati come «atti di corruzione praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico» possono, per loro stessa natura, influire sull’aggiudicazione di tale appalto, di conseguenza, non si può escludere che tali comportamenti possano avere un’incidenza sul bilancio del fondo di cui trattasi.
[55] Si ritiene che una tra le espressioni più efficaci sia la seguente Trasparenza implica visibilità dei processi che si svolgono nella pubblica amministrazione Così Tiziana Alti, Cristina Barbieri La trasparenza amministrativa come strumento di potere e di democrazia, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.2, 1 GIUGNO 2023, pag. 809.
[56] Così M. Cozzio, La trasparenza nei contratti pubblici tra significati consolidati e nuove prospettive, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, fasc.4, 1 AGOSTO 2022, pag. 545.
[57] Il previgente codice degli appalti (d.lgs. 50 del 2016) prevedeva un articolo dedicato alla trasparenza amministrativa, e rubricato “Principi in materia di trasparenza”. Norma che in realità si limitava a stabilire specifici obblighi di pubblicazione degli atti di gara. Mentre come noto la trasparenza amministrativa non si identifica esclusivamente nella pubblicazione degli atti (declinazione pratica della pubblicità degli atti amministrativi).
[58] Così D. Capotorto, Lo stato “consumatore” e la ricerca dei suoi princìpi, in Dir. Amm., fasc.1, 1 MARZO 2021, pag. 161
[59] Infatti proprio a questo riguardo è stato osservato che L’obiettivo trova concretezza nella previsione di procedimenti che scansionano l’attività che precede la stipula dei contratti. Essi vengono disciplinati in modo dettagliato, sul presupposto che ciò possa garantire al meglio l’imparzialità e dunque la tutela economico-finanziaria dell’amministrazione. Così M. Cozzio, La trasparenza nei contratti pubblici tra significati consolidati e nuove prospettive, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, cit.
[60] Anche a questo proposito merita d’essere richiamato il lavoro di D. Capotorto, Lo Stato “consumatore” e la ricerca dei suoi princìpi, in Diritto Amministrativo, fasc.1, 1 MARZO 2021, pag. 161, che menziona la trasparenza tra i principi della materia.
[61] Così M. Cozzio, La trasparenza nei contratti pubblici tra significati consolidati e nuove prospettive, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, cit.
[62] La trasparenza amministrativa quindi anche in relazione al controllo sull’uso delle risorse pubbliche, in merito al quale argomento è molto interessante il lavoro di E. D’Alterio, La cultura del controllo nel sistema amministrativo italiano, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.1, 1 MARZO 2024, pag. 3.
[63] In argomento si segnala lo studio di Enrico Carloni, Alla luce del sole. Trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione “Tutti vogliono un posto al sole, ed in più, possibilmente, all’ombra” (Stanislaw J. Lec),in Diritto Amministrativo, fasc.3, 1 SETTEMBRE 2019, pag. 497
[64] Il nuovo codice prevede una disciplina del tutto peculiare in tema di accesso agli appalti pubblici, agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36 del 2023.
[65] Così T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 02/02/2022, n.192.
[66] Consiglio di Stato sez. III, 18/06/2021, n.4696.
[67] Sussiste una stretta relazione tra principio del risultato e principio di tassatività delle cause di esclusione codificato all’art. 10 del d.lgs. 36 del 2023.
[68] così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2023, n.62
[69] così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2023, n.62
[70] cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 21/01/2021, n.119 laddove sostiene che Relativamente alle gare pubbliche, l’accesso agli atti è diretto a rafforzare la trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione e contrasto alla corruzione, da implementarsi sia prima sia dopo l’aggiudicazione.
[71] Con riverbero anche sui termini per la contestazione giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi. A proposito del rapporto tra termini per ricorrere e accesso cfr. recentemente Luca Bertonazzi, Decorrenze del termine per ricorrere contro l’aggiudicazione nel codice dei contratti pubblici del 2023, in Diritto Processuale Amministrativo, fasc.1, 1 MARZO 2024, pag. 211
[72] Così T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 09/01/2023, n.196
[73] Così T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 09/01/2023, n.196
[74] cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 22/11/2022, n.2594 Una rigida interpretazione della legge di gara è possibile solo nel caso in cui le regole siano talmente chiare da consentire di ricostruire con esattezza e univocità le caratteristiche (tecniche e premiali) del prodotto richiesto all’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche. Ove questa certezza non vi sia e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione.
[75] Cfr. Consiglio di Stato sez. III, 20/12/2016, n.5393 Se è vero che le uniche fonti della disciplina di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, con la conseguenza che i chiarimenti non possono valere a integrare o a modificare le regole ivi cristallizzate, è anche vero che la precisazione del significato e della portata di alcune prescrizioni poco chiare, se intervenuta prima della presentazione delle offerte, non costituisce un’inedita alterazione delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione autentica (legittima) delle clausole della lex specialis dal senso poco intellegibile.
[76] Cfr. ad esempio T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 14/02/2022, n.1770 laddove spiega che nelle gare pubbliche il canone dell’interpretazione letterale del bando si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza; soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione.
In termini anche Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2020, n.4599 laddove spiega che l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ.. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale – con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare – ma, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, con la necessità del ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall’art. 1363 cod. civ e quello dell’interpretazione secondo buona fede; corollario in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica è la necessità di garantire il principio del favor partecipationis secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, è da privilegiare la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti alla gara, piuttosto che la soluzione restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l’interesse dell’amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti.
Sempre sull’argomento è stato peraltro evidenziato che alla stazione appaltante, la quale in via generale non può discostarsi dalle regole da essa stessa fissate, è ammesso intervenire nei casi in cui il chiarimento rivesta caratteri, per così dire, di neutralità rispetto ai contenuti del bando e alla partecipazione alla gara o meglio quando l’attività posta in essere non costituisca un’indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica con cui la S.A. chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intellegibile, precisando o meglio delucidando le previsioni della lex specialis (così T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 31/03/2022, n.2196).
[77] Cfr. Cons. St. sez. V sent. 24 maggio 2024 n. 4659 laddove spiega che “Il rispetto dell’autovincolo, giova ribadire per ragioni di completezza espositiva, è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) che fra i principi fondamentali annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023)”.
[78] T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/11/2020, n.11304.
[79] L’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che non solo le è impedita la successiva disapplicazione, ma la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. Stato, n. 3502 del 2017; id. n. 5746 del 2020.
[80] T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 23/02/2023, n.279.
[81] Così Cons. St. sez. IV sent. 20 aprile 2023, n. 4014.
[82] Così Cons. St. sez. IV sent. 20 aprile 2023, n. 4014.
[83] Così Cons. St. sez. IV sent. 20 aprile 2023, n. 4014.
[84] Così Cons. St. sez. IV sent. 20 aprile 2023, n. 4014.
[85] Così Cons. St. sez. IV sent. 20 aprile 2023, n. 4014.
[86] Così Cons. St. sez. IV sent. 20 aprile 2023, n. 4014.
[87] Per una lettura globale della riforma cfr. M. Protto, Il (terzo) nuovo codice dei contratti pubblici, in Giur. it, 2023, p. 1949.
[88] L’articolo 12 opera un rinvio esterno alla legge 241 del 1990 e al codice civile.
[89] Cfr. Tar Campania, Salerno sez. I sent. 17 giugno 2024 n. 1304.
[90] La disposizione è contenuta al c. 4 dell’art. 1. In dottrina è stato avvertita tuttavia la necessità di una lettura costituzionalmente orientata del principio in parola, affinché non costituisca la chiave di volta di derive autoritarie del potere discrezionale della P.A. cfr. D. Capotorto, I rischi di derive autoritarie nell’interpretazione del principio del risultato e l’indissolubilità del matrimonio tra buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, in Federalismi.it, 14 giugno 2023. L’Autore evidenzia peraltro come debba preservarsi l’indissolubilità del rapporto tra buon andamento e imparzialità, nel pedissequo rispetto del dettato costituzionale, probabilmente minato dall’ambigua formulazione del principio in esame.
[91] Su questo specifico punto si richiama nuovamente la relazione di G. Napolitano, Committenza pubblica e principio del risultato, Relazione al Convegno “Il nuovo Codice degli Appalti” Avvocatura dello Stato, Roma, 27 gennaio 2023.
[92] Come stabilisce l’articolo 4 d.lgs. 36 del 2023.
[93] Può giovare all’uopo una lettura retrospettiva del lavoro di M. Cafagna, Lo stato banditore, Milano, 2001.
[94] Cfr. E. Carloni, L’Anticorruzione e la trasparenza nel sistema di procurement pubblico: tendenze e prospettive ai tempi del PNRR, Diritto Amministrativo, fasc.3, 2022, pag. 641
[95] Sull’argomento sono molto interessanti le osservazioni di G. Napolitano, Committenza pubblica e principio del risultato, Relazione al Convegno “Il nuovo Codice degli Appalti” Avvocatura dello Stato, Roma, 27 gennaio 2023.
Il principio del risultato detta la latitudine della discrezionalità amministrativa negli appalti pubblici
Sul piano sistematico il nuovo codice degli appalti pone in testa al corpus normativo i principi della materia, ed il principio del risultato è il primo dei principi generali
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