L’articolo 50, comma 2, del d.l. 77/2021 regala al già caotico sistema normativo riguardante gli appalti un’altra “perla” di confusione, della quale tutti avremmo voluto fare a meno: l’attivazione del potere sostitutivo.
Potere che non pare applicabile non solo nei confronti del RUP, ma della complessa serie di soggetti chiamati a svolgere le varie azioni previste dalla norma.
Un primo elemento di estrema confusione riguarda il campo di applicazione.
La norma si riferisce espressamente “al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonchè al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea”.
Parrebbe, quindi, limitare la propria operatività ai soli contratti connessi ai progetti attuativi del PNRR e del PNC e, comunque, ai programmi cofinanziati.
Tuttavia, essa richiama una disposizione a regime, innestata in via ordinari nell’ordinamento, l’articolo 2, commi 9 e seguenti, della legge 241/1990: come tale, quindi, applicabile a tutti gli appalti. In favore della tesi della specialità della previsione dell’articolo 50, comma 2, del d.l. 77/2021 milita la specifica finalizzazione indicata dalla legge. In favore della generalità del potere sostitutivo, sta, invece…CONTINUA A LEGGERE
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