Il patrocinio in giudizio è e resta un appalto di servizio

A cura di Luigi Oliveri

Luigi Oliveri 23 Giugno 2021
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Il patrocinio in giudizio è e resta un appalto di servizio. Certo, escluso dal campo di applicazione delle norme di dettaglio previste dal codice dei contratti, ma pur sempre appalto di servizio, sottoposto ai principi enunciati dall’articolo 4 del d.lgs. 50/2016.

Sebbene in molti stiano imbracciando la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per Lazio, 8 giugno 2021, n. 509, come vessillo dell’affidamento degli incarichi ai legali intuitu personae, da un lato la sentenza si rivela in molte parti debole ed erronea, dall’altro non può in alcun modo porsi a fondamento di un metodo di regolazione dei contratti che nell’ordinamento giuridico italiano non può legittimamente trovare spazio, quello, appunto, dell’affidamento diretto motivato dalla sola fiducia intercorrente tra committente e prestatore.
Cosa significa intuitu personae? Traiamo la spiegazione dal sito brocardi.it: “In considerazione della persona. Spiegazione: L’espressione sta ad indicare il carattere personale di una data prestazione e, conseguentemente di un contratto. I contratti personali sono contratti nei quali la considerazione della identità del contraente o delle sue qualità personali è determinante del consenso, secondo un criterio di normalità. Esempi si riscontrano nel contratto di lavoro, di mandato, di appalto”.

In sostanza, il committente sottoscrive il contratto col prestatore anche, talvolta solo, perché conosce la persona alla quale si rivolge e ripone fiducia in essa.

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