Il c.d. Decreto Sblocca Cantieri all’articolo 1 prevede proprio in merito all’articolo 105 del Codice le seguenti modifiche:
1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”; 2) al comma 4, la lettera a) è abrogata; 3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80”; 4) al comma 4, la lettera d) è abrogata; 5) il comma 6 è abrogato; 6) al comma 13 la lettera a) è abrogata e alla lettera c) le parole “e se la natura del contratto lo consente” sono soppresse; |
Proviamo a schematizzare queste variazioni della normativa raffrontandole alla previgente disciplina.
ART. 105 | PRECEDENTE DISCIPLINA | NUOVA VERSIONE VIGENTE |
Comma 2 terzo periodo | Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture | Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture |
Comma 4 lettera a) | I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto |
ABROGATA |
Comma 4, lettera b), | I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria |
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 |
Comma 4, lettera d) | Il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 | ABROGATA |
Comma 6 | È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80 | ABROGATO |
Comma 13, lettera a) | La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; |
ABROGATA |
Comma 13, lettera c) | La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente |
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
su richiesta del subappaltatore |
MODIFICHE AL COMMA 2
La modifica al comma 2 dell’articolo 105 è la più evidente e di immediata comprensione: il limite massimo del subappalto passa dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto. Pertanto per servizi, forniture e lavori l’appaltatore potrà subappaltare fino alla metà del valore dell’appalto, allargando in maniera consistente la portata dell’istituto.
Resta il limite al subappalto del 30% per i casi in cui nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.
MODIFICHE AL COMMA 4
Riguardo alle modifiche di cui al comma 4 troviamo i seguenti cambiamenti:
- si supera il divieto di affidare in subappalto parte del contratto agli altri operatori economici a qualunque titolo partecipanti alla relativa procedura di gara che non sono risultati aggiudicatari. Sarà pertanto possibile a due imprese partecipare in regime di concorrenza alla medesima gara, salvo poi successivamente “dividersi” l’appalto nei limiti quantitativi consentiti dal subappalto.
- Si supera l’onere per il concorrente di dover dimostrare in sede di gara l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. I Requisiti di ordine generale in ogni caso il subappaltatore dovrà possederli e dimostrarli in sede di esecuzione al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.
MODIFICHE AL COMMA 6
Si supera l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, che nella previgente disciplina era obbligatoria per determinate tipologie di appalti ed in relazione al valore degli stessi.
Pertanto, mettendo in relazione questa modifica con quelle del comma 4, emerge chiaramente che in sede di gara non sarà più necessario indicare gli eventuali subappaltatori né dimostrarne il possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, salvo il caso in cui questi concorrano con quelli dell’impresa partecipante a soddisfare i requisiti minimi complessivi per la partecipazione alla procedura. L’operatore economico partecipante ha quindi solo l’onere di indicare la parte e la quota di contratto che intende subappaltare, senza esplicitare in sede di gara quale sarà il subappaltatore.
MODIFICHE AL COMMA 13
Le modifiche al comma 13 consentono a qualunque subappaltatore e per qualsiasi tipologia di appalto l’ottenimento direttamente dalla stazione appaltante della corresponsione dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, se ne facciano richiesta.
Quindi i subappaltatori potranno sempre farsi pagare direttamente dalla stazione appaltante senza che l’appaltatore possa impedirlo.
NUOVO SUBAPPALTO |
√ Limite massimo del 50% |
√ Possibilità di affidare il subappalto anche a chi abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto |
√ Requisiti del subappaltatore non da dimostrare in sede di gara |
√ Eliminato l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori |
√ Sempre consentito il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento