Il nuovo Codice dei contratti e la disciplina transitoria: un bug normativo?

A cura di Giancarlo Sorrentino

Giancarlo Sorrentino 8 Maggio 2023
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Il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo n.36/2023, prevede all’art.226 rubricato “Abrogazioni e disposizioni finali” una specifica disciplina transitoria per la gestione delle procedure attivate tra la data di entrata in vigore e quella di efficacia delle nuove disposizioni.

Nello specifico, l’art.226 co.2) stabilisce -tra l’altro- che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; …..”.

Un testo, dunque, che proprio allo scopo di delineare senza incertezze il passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina, risulta arricchito con un’apposita precisazione relativa alla definizione dei procedimenti (ancora) in corso alla data di efficacia del D.Lgs.n.36/2023 ovvero alla data del 1^ luglio 2023.

Una formulazione che a prima vista sembra in effetti di facile lettura, ma che al tempo stesso potrebbe risultare foriera di diverse criticità impattanti sulla legittimità degli affidamenti.

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