Più nel dettaglio, per servizi/forniture di importo pari o superiori a 40mila euro (salvo che intervenga apposita qualificazione di cui all’articolo 38 del codice dei contratti e nei limiti del sottosoglia) mentre per lavori per importi pari o superiori a 150mila euro (salvo anche in questo caso che intervenga apposita qualificazione e, in ogni caso, nei limiti del milione di euro) devono ricorrere ad strutture “sovracomunali” indicate al comma 4 dell’art. 37 (soggetti dotati di apposita qualificazione) o, in modo semplificato, ad enti sovracomunali anche non qualificati quali Unione dei Comuni, Provincia, Città metropolitana o Comuni capoluogo.
In questo senso, si ricorda nello stesso parere, si è già espresso il Ministero dell’Interno con la comunicazione del 17 dicembre e la circolare 9/2022 dello stesso Ministero.
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