Non comporta, di per sé, l’estromissione dalla competizione il mero errore formale commesso dal concorrente nel rendere le dichiarazioni concernenti i requisiti di partecipazione laddove, complessivamente, le informazioni fornite risultino complete e veritiere.
Lo ha chiarito il TAR Lazio, Roma, sez. I bis nella sentenza 26 luglio 2024, n. 15303.
CONTINUA A LEGGERE….
Il mero errore formale non comporta l’esclusione dalla gara
Mero errore di compilazione del DGUE
Leggi anche
Livelli e contenuti della progettazione: lettura dell’art. 41 dopo il Correttivo
Il Correttivo incide notevolmente sull’art. 41 del Codice. Numerose dunque le novità apportate dall’…
Beatrice Armeli
10/01/25
Correttivo appalti: come cambia il cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili
Delle modifiche non necessarie e sospette di incostituzionalità.Il cumulo alla rinfusa ha avuto una …
Vincenzo Laudani
10/01/25
Ammessa la sanatoria della garanzia presentata nei termini
La garanzia provvisoria che sia stata presentata entro i termini di scadenza previsti dal bando, ma …
Salvio Biancardi
10/01/25
Elementi di offerta tecnica nella busta amministrativa: nessuna esclusione
Secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 31.12.2024 n. 10557), l’inserimento di elementi …
Vincenzo Laudani
10/01/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento