L’eventuale violazione del patto di integrità deve essere valutata secondo il principio europeo di proporzionalità e la possibile esclusione dalla gara deve essere disposta valutando l’idoneità della condotta a giustificare siffatto provvedimento.
In tale senso si è pronunciato il T.A.R. Piemonte, Torino sez. II, nella sentenza del 2 aprile 2024 n. 322.
Il caso trattato
Una stazione appaltante aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni e il personale docente della locale scuola primaria.
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Il mancato rispetto del patto di integrità non determina l’automatica esclusione dalla gara
A cura di Salvio Biancardi
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