Per rispondere al quesito, vale la pena ripercorrere brevemente le tappe della vicenda.
Le diposizioni “incriminate” sono quelle contenute all’art. 105, commi 2 e 5, del Codice, in base alle quali “l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento (n.d.r. attualmente 40 per cento, ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019) dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture” e “Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
Siffatte previsioni del Codice hanno, come noto, formato oggetto della procedura di infrazione 2018/2273, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia con atto di costituzione in mora del 24 gennaio 2019; quest’ultimo, al punto 1.3, ha evidenziato il contrasto delle citate disposizioni con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
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