Il quesito sottoposto all’attenzione del MIMS riguarda la figura del giovane professionista che, per legge, deve essere presente all’interno del raggruppamento temporaneo concorrente in una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
La figura del giovane professionista
Come noto, infatti, l’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, riprodotto nell’art. 39 dell’Allegato II.12 del futuro Codice dei contratti pubblici (nella sua versione attuale), stabilisce che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale progettista, fermo restando che i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
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