Il fatto notorio nelle gare pubbliche

Contratti per la fornitura di dispositivi medici – Fatto notorio su di una caratteristica tecnica – Assenza di indicazioni nell’offerta tecnica – Può essere valutato

Roberto Bonatti 25 Giugno 2020
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Contratti per la fornitura di dispositivi medici – Fatto notorio su di una caratteristica tecnica – Assenza di indicazioni nell’offerta tecnica – Può essere valutato

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1048 del 11 giugno 2020

Una innovativa sentenza del T.A.R. per la Lombardia applica, di fatto, la regola del processo, secondo la quale il fatto notorio solleva la parte onerata dall’onere della prova del fatto stesso, anche al procedimento di gara.

Era infatti accaduto che l’offerente non avesse fornito nella propria offerta tecnica alcuna indicazione circa il possesso o meno di una caratteristica tecnica oggetto di punteggio preferenziale in sede di gara (precisamente, in una gara avente ad oggetto la fornitura di strumentazione per il sequenziamento di acidi nucleici, erano previsti cinque punti per le offerte di sistemi caratterizzati da metodi per la costruzione di librerie genomiche del tipo “cattura”).

Il Collegio milanese ha osservato che se il possesso della caratteristica tecnica in questione è fatto notorio nel settore di riferimento può dirsi che l’offerente abbia omesso per mero errore materiale di dichiarare il possesso di tali caratteristiche.
Secondo il giudice, in questi casi, l’esigenza dell’Amministrazione appaltante di selezionare l’offerta migliore, prevale sulla dimenticanza dell’impresa partecipante.

Secondo la sentenza in commento, sono necessarie soltanto alcune cautele.

In primo luogo, è pur sempre indispensabile non alterare la par condicio, intesa nel senso di identità di comportamento della commissione nei confronti di tutti i concorrenti.

Inoltre, la commissione non deve attingere da proprie specifiche conoscenze individuali ma che il possesso del requisito contestato sia noto all’intera comunità del settore tecnico interessato, analogamente al rapporto – nel processo civile ed amministrativo – tra il divieto per il giudice di utilizzare la propria scienza privata e la possibilità, invece, di utilizzare il fatto notorio.

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