L’art. 96 comma 15 del D.lgs. 36/2023 (di seguito “nuovo Codice”) prevede quanto segue: “in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”
Tale norma ricalca quella che era contenuta nell’art. 80 comma 12 D.lgs 50/2016 (di seguito “vecchio Codice”).
La giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che il c.d. “falso innocuo” – ossia la dichiarazione con la quale il concorrente attesti falsamente (o comunque erroneamente) di possedere un requisito il quale però non è previsto come obbligatorio per la partecipazione alla procedura di appalto – non si applichi agli appalti pubblici. Quindi, una falsa dichiarazione deve comunque comportare l’esclusione del soggetto dalla procedura, con annessa segnalazione, anche quando essa abbia riguardato un aspetto che, dalla disciplina degli appalti pubblici, non è prevista quale requisito essenziale.
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