In particolare, considerando, da un lato, l’onerosità ex lege del contratto pubblico di appalto (art. 3, comma 1, lett. ii), d.lgs. 50/2016) e, dall’altro, la possibilità riconosciuta dal diritto vivente di bandire procedure di affidamento di incarichi professionali gratuiti, rectius con vantaggi economici indiretti, perché ritenuta compatibile con la disciplina dell’equo compenso (Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2021, n. 7442; Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1071), avevamo evidenziato l’eccezionalità della prestazione gratuita sancita proprio a livello normativo dal suddetto criterio direttivo, apprezzandone quindi i limiti. Limiti che -avevamo ipotizzato- il decreto attuativo dovrà aver cura di circostanziare e definire senza margini di incertezza, esplicitando -quantomeno- le categorie di “casi eccezionali” nei quali ammettersi la gratuità della prestazione professionale.
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