Il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito nello schema preliminare del nuovo Codice dei contratti pubblici

A cura di Beatrice Armeli

Beatrice Armeli 9 Novembre 2022
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In un nostro precedente contributo avevamo già posto l’attenzione sul criterio direttivo contenuto nella legge di “Delega al governo in materia di contratti pubblici” (l. 21 giugno 2022, n. 78) relativo al “divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione” (v. sub lett. l), con l’intento di comprendere la portata della nuova previsione, alla luce del quadro normativo attuale e della giurisprudenza intervenuta specificatamente sulla questione.

In particolare, considerando, da un lato, l’onerosità ex lege del contratto pubblico di appalto (art. 3, comma 1, lett. ii), d.lgs. 50/2016) e, dall’altro, la possibilità riconosciuta dal diritto vivente di bandire procedure di affidamento di incarichi professionali gratuiti, rectius con vantaggi economici indiretti, perché ritenuta compatibile con la disciplina dell’equo compenso (Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2021, n. 7442; Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1071), avevamo evidenziato l’eccezionalità della prestazione gratuita sancita proprio a livello normativo dal suddetto criterio direttivo, apprezzandone quindi i limiti. Limiti che -avevamo ipotizzato- il decreto attuativo dovrà aver cura di circostanziare e definire senza margini di incertezza, esplicitando -quantomeno- le categorie di “casi eccezionali” nei quali ammettersi la gratuità della prestazione professionale.

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