C. Bigi (www.appaltiecontratti.it 27/7/2016)
Ci si può chiedere se possa ritenersi lecito il distacco di personale tra imprese raggruppate impegnate ad eseguire un appalto, ovvero tra imprese che abbiano stipulato fra loro un contratto di avvalimento nell’ambito del medesimo appalto. Ciò alla luce di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003.
In base a tale articolo, infatti, il distacco può ritenersi lecito allorché il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La legge prevede, accanto al carattere della temporaneità, che l’interesse del datore di lavoro distaccante, non sia semplicemente quello di vedersi rimborsato il costo del personale dall’impresa distaccataria, ma sia, dal punto di vista oggettivo, il medesimo interesse “imprenditoriale/economico” che la prestazione lavorativa, resa a favore di un terzo, mira a soddisfare.
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