Il Decreto sblocca cantieri: riflessi operativi sugli appalti

Articolo estratto da “L’Ufficio Tecnico” – Mensile di tecnica edilizia ed urbanistica per amministrazioni pubbliche professionisti e costruttori

17 Maggio 2019
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Articolo estratto da “L’Ufficio Tecnico” – Mensile di tecnica edilizia ed urbanistica per amministrazioni pubbliche professionisti e costruttori

di Marco Agliata

Ad oggi non è possibile prevedere l’esito reale di queste nuove modifiche al sofferto d.lgs. 50/2016 costituite dal d.l. 32 /2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92, serie generale del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, meglio conosciuto come Decreto Sblocca cantieri.

L’impianto che si è voluto dare al sistema degli appalti in Italia è ormai giunto ad un punto prossimo allo stallo e così, dopo molti segnali di allarme inascoltati, si sta ora cercando di riorganizzare il tutto dalle radici cominciando, per ora, da un parziale intervento su alcuni aspetti di portata ridotta pur contenendo un’indicazione programmatica sulla strategia futura.

Questa indicazione è contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) del nuovo decreto legge 32/2019 (c.d. decreto Sblocca cantieri) che inserisce nell’articolo 23, comma 3 dell’attuale codice la previsione di un nuovo regolamento attuativo finalizzato a sostituire solo alcune delle attuali disposizioni o prescrizioni provenienti da decreti o linee guida e integrare anche le norme attuative mancanti in materia di requisiti, avvalimento e qualificazione degli operatori.

I termini di tale regolamento sono specificati nella successiva lettera mm) del comma 1 del nuovo decreto che introduce, al comma 14 dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016, il riferimento al “regolamento unico” in sostituzione di alcuni ambiti dei decreti attuativi e delle linee guida.

I contenuti del nuovo regolamento sono definiti dal nuovo comma 27-octies sempre dello stesso articolo 216, dove si specificano gli elementi essenziali:
– l’adozione del nuovo regolamento unico è prevista entro 180 giorni dal 18 aprile 2019 quindi entro il 16 ottobre 2019;
– il regolamento unico conterrà disposizioni (come elencato nel nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 del codice) di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni (quindi assorbirà i provvedimenti già emessi e integrerà le parti mancanti) intervenendo in alcuni ambiti ad oggi solo parzialmente regolati quali: i requisiti degli operatori economici, l’avvalimento e la qualificazione anche nel settore dei beni culturali oltre al collaudo.

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