Lo schema di decreto correttivo prevede, all’art. 19 del testo “bollinato”, modifiche all’art. 63 del Codice recante “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”.
In particolare, si sostituisce il comma 10 [1] dell’art. 63 con il nuovo testo: “10. In relazione al requisito di cui al comma 7, lettera b), e al requisito della formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l’esecuzione, la Scuola nazionale dell’amministrazione definisce le modalità per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.».
Come si dà conto nella Relazione illustrativa, la norma del correttivo è stata voluta al fine di:
“- prevedere, a seguito dell’introduzione delle disposizioni attuative relative al regime di qualificazione anche per l’esecuzione del contratto, che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione definisca le modalità (e non più i requisiti) per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private al sistema di formazione del personale;
– ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall’accreditamento i privati aventi scopo di lucro, e ciò, non solo al fine di aprire il mercato, ma anche con l’obiettivo di rendere maggiormente accessibile e realizzabile (anche mediante il riconoscimento dei relativi crediti formativi, già largamente in uso nella prassi amministrativa) il sistema di formazione del personale e quindi di professionalizzazione delle stazioni appaltanti”.
Il correttivo intende dunque porre fine all’irragionevole “esclusiva” inizialmente prevista a favore dei soli soggetti pubblici e no-profit, includendo invece anche gli operatori economici privati nel novero dei soggetti autorizzati ad erogare i percorsi formativi.
Come evidenziavo in un precedente editoriale [2], la vigente disposizione si presenta infatti in patente contrasto con i principi eurounitari di concorrenza e libera prestazione dei servizi, con le previsioni della Legge delega n. 78/2022 (che non aveva affatto previsto tra i criteri direttivi tale “riserva” esclusiva a favore di determinate categorie di soggetti) e con l’art. 41 della Costituzione.
Alla luce dell’imminente novella prevista dal correttivo, i decreti adottati dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), in attuazione del vigente comma 10 dell’art. 63, perderanno presto efficacia, in quanto superati dall’innovativa riformulazione della norma del Codice.
Si può qui evidenziare come il primo decreto SNA (febbraio 2024), avente ad oggetto i “Requisiti per l’accreditamento delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici”, abbia introdotto – complice forse anche la mancata consultazione delle stazioni appaltanti circa il loro concreto fabbisogno formativo – criteri eccessivamente rigidi e rigorosi che appesantiscono in modo significativo il sistema.
Il secondo decreto SNA per l’avvio del nuovo sistema di accreditamento è stato poi pubblicato nella prima decade di ottobre scorso, ovvero quando era oramai già noto che il Governo avrebbe aperto il mercato della formazione “qualificante” anche ai soggetti privati lucrativi.
Nel decreto SNA di febbraio 2024 si è prevista una durata minima dei corsi accreditabili (es. 30 ore per la formazione di aggiornamento), mentre non viene più offerta la possibilità, come attualmente disciplinato dalle Linee guida ANAC, di raggiungere il numero di ore sommando corsi di durata inferiore (ad es. in presenza di una novità normativa che impatta sull’operatività delle stazioni appaltanti, ma che presenta carattere specifico o settoriale, se il corso non ha comunque una durata di almeno 30 ore non è valido per la qualificazione ?!).
Nel decreto SNA di ottobre 2024, si prevede che il soggetto che otterrà l’accreditamento dovrà poi fare richiesta di accreditamento anche per i singoli percorsi formativi; i corsi saranno valutati da un’apposita Commissione entro un termine di 60 giorni; il parere espresso dalla Commissione sarà poi inoltrato al Presidente della SNA, il quale si riserva di decidere entro ulteriori 30 giorni. Quindi la procedura di accreditamento del singolo corso potrebbe concludersi non prima di 90 giorni !! I modelli di formazione continua adottati in altri ambiti professionali hanno invece opportunamente previsto la sola procedura di accreditamento del soggetto erogatore (cd. provider). Una volta ricevuto l’accreditamento, il provider assegna in autonomia i crediti (di solito 1 ora = 1 credito), con un sistema che prevede controlli a campione per verificare la correttezza dei comportamenti adottati dai singoli provider.
Queste sono solo alcune delle numerose criticità rilevate dagli operatori della formazione.
Sarebbe dunque ragionevole e assai opportuno che la SNA procedesse con l’immediato ritiro o annullamento in autotutela dei due decreti adottati, in quanto non più coerenti con la riforma voluta dal Decreto correttivo, e presto privati di legittimazione giuridica.
Nella riformulazione dei decreti attuativi del sistema della formazione “qualificante” appare ineludibile un ripensamento delle regole inizialmente definite dalla SNA, nella prospettiva di una disciplina ispirata ai moderni e attuali principi di semplificazione, efficacia ed efficienza; criteri che garantiscano prioritariamente la qualità della formazione per gli operatori delle stazioni appaltanti, senza però irrigidire eccessivamente l’accreditamento dei percorsi formativi, nè delegittimare o svilire l’esperienza e la professionalità dei soggetti privati.
Considerata l’imminente approvazione del correttivo e il pieno riconoscimento degli operatori economici nel sistema della formazione qualificante, le amministrazioni, in attesa della definizione dei nuovi criteri di accreditamento, potranno ancora avvalersi dei servizi offerti dai soggetti privati.
L’auspicio però è che il sistema di accreditamento per la formazione sia coerente con la finalità della novella, che, come ci ricorda la Relazione illustrativa, oltre al ripristino dei principi di concorrenza e apertura al mercato, “è quella di rendere maggiormente accessibile e realizzabile il sistema di formazione del personale e quindi di professionalizzazione delle stazioni appaltanti”.
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[1] Il testo ancora vigente recita “10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti”.
[2] A. Massari, Formazione appalti: il decreto della SNA non è efficace, è palesemente incostituzionale e in contrasto con il Trattato UE e la Bolkestein !, in www.appaltiecontratti.it,
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