Il Decreto correttivo appalti è già in vigore 

Alessandro Massari 2 Gennaio 2025
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In data 31 dicembre 2024, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305/2024 – SO 45, è stato pubblicato il D.Lgs.n. 209 del 31/12/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36“
 
Il provvedimento è entrato in vigore il 31 dicembre 2024.
 
Il testo pubblicato in Gazzetta differisce in alcuni punti da quello sottoposto alla definitiva approvazione del CdM, avvenuta il 23 dicembre scorso (ad esempio, il testo “entrante” nel CdM prevedeva, all’art. 41 comma 14 del Codice, il divieto di ribasso dei costi della manodopera, mentre quello in GU  – opportunamente –  non contempla più tale norma [1]).
 
L’iter di approvazione del correttivo al Dlgs. 36/2023 è stato piuttosto travagliato e caratterizzato da numerosi e significativi ripensamenti su molte norme, con l’introduzione,  soppressione e talvolta reintroduzione di molteplici disposizioni, come apparse nei diversi testi che si sono succeduti (si pensi solo all’estensione degli incentivi ai dirigenti: prevista inizialmente nel testo del 21 ottobre, poi soppressa nel testo bollinato e infine ricomparsa nel testo definitivamente approvato il 23 dicembre scorso).
 
Come noto, gli ambiti di intervento del decreto correttivo sono stati riassunti dalla Relazione illustrativa in dieci macrotemi:

– Equo compenso
– Tutele lavoristiche
– Digitalizzazione
– Qualificazione delle stazioni appaltanti
– Revisione prezzi
– Consorzi
– Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)
– Fase esecutiva del contratto di appalto
– Partenariato pubblico privato
– Collegi Consultivi Tecnici (CCT)
 
La ratio ispiratrice del provvedimento – come si dà conto nella Relazione – è da rinvenire prioritariamente nell’esigenza di chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, con particolare riferimento agli allegati, in modo da agevolare il rilancio strutturale degli investimenti pubblici anche nella fase post PNRR, coerentemente con le prospettive e i tempi di un bilancio strutturale.  Di significativa rilevanza sono le modifiche in tema di digitalizzazione in coerenza alla mission strategica di “transizione digitale” voluta dal PNRR. Inoltre, si è intervento sulla disciplina della fase dell’esecuzione dei contratti, in merito alla quale sono state registrate numerose segnalazioni sia dalle stazioni appaltanti che dagli operatori economici, con lo scopo di chiarire gli elementi essenziali che concorrono a definire l’equilibrio giuridico ed economico-finanziario tra pubblico e privato.  Infine, sono state introdotte delle modifiche trasversali volte a valorizzare e promuovere il ruolo delle micro, piccole e medie imprese, nella consapevolezza che sono proprio tali operatori a costituire la trama portante del mercato dei contratti pubblici italiano.
 
Tra le principali novità:
 
– Viene introdotta una nuova disciplina per l’individuazione del CCNL (da riportare anche nella decisione di contrarre per gli affidamenti diretti) e la valutazione di equivalenza del diverso CCNL indicato dal concorrente (art. 11 e nuovo Allegato I.01);

– Possibilità di nominare il RUP tra funzionari di altre amministrazioni (art. 15) e di delegare mere operazioni esecutive ai dipendenti della stazione appaltante, con esclusione di ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (Allegato I.2);

– Per gli appalti di lavori, le stazioni appaltanti devono pubblicare il bando di gara entro tre mesi (prorogabili di un mese per circostanze eccezionali) dall’approvazione del progetto (art. 17);

– Lo stand-still per gli appalti sopra soglia passa da 35 a 32 giorni (art. 18);

– Le forme semplificate di stipula dei contratti in caso di procedure negoziate o affidamenti diretti (“scambio di corrispondenza”) è facoltativo e non vincolante;

– In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione (art. 41, comma 8-bis);

– Equo compenso:  per gli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e di architettura, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento; nelle procedure di gara, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 sono utilizzati ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’art. 108, co. 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili: a) per il 65% dell’importo l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso; b) il restante 35% dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte;

– In tema di incentivi si prevede (dopo diversi tentennamenti) l’estensione anche ai dirigenti (art. 45);

– Procedure sotto-soglia: la deroga al principio di rotazione richiede anche la valutazione della qualità della prestazione resa (art. 49); le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione nelle procedure negoziate (art. 50); gli importi della garanzie sotto soglia sono fissi (art. 53);

– Nuova disciplina sulla revisione prezzi (art. 60 e nuovo Allegato II.2bis): negli appalti di lavori la revisione opera nel caso di variazioni superiori al 3% del valore complessivo e nella misura del 90% della parte eccedente; negli appalti di servizi e forniture  opera  invece nel caso di variazioni superiori al 5% e nella misura dell’80% della parte eccedente;

– Novità anche sui consorzi (art. 67): a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità:
sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio;  2) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni;  3) sulla base dei requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto, mediante avvalimento;

– Viene introdotta, nonostante le perplessità sollevate dal Consiglio di Stato nel proprio parere, la nuova figura dell’accordo di collaborazione (art. 82-bis e nuovo dall’ Allegato II.6-bis), da prevedere già in fase di gara, con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’art. 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo;

– In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE  o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente (art. 99, comma 3-bis);

– Soppresso il “rating di impresa” (con integrale abrogazione dell’art. 109, in ragione “delle forti criticità legate al funzionamento di un simile sistema, in punto di coordinamento con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza,  ben potendo il requisito reputazionale sconfinare in un ostacolo all’ingresso nel mercato di nuovi operatori economici  ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci, pertanto, anche di ottenere valutazioni prestazionali positive”);

– Inasprite le penali per il ritardo e introdotto l’obbligo del premio di accelerazione per i lavori (con facoltà della sua previsione per servizi e forniture compatibilmente con l’oggetto dell’appalto);

– I contratti di subappalto sono stipulati,  in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie  imprese (gli operatori economici  possono tuttavia indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento); nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti  comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 60 e in coerenza all’Allegato II-2-bis;

– Si tipizzano le varianti in corso d’opera (art. 120), precisando i casi in cui si possono configurare le “circostanze imprevedibili”;

– Numerose novità per i settori speciali con l’estensione di diverse disposizioni previste originariamente per i settori ordinari (tra queste, le norme sulle  garanzie, sul collaudo e il CCT);

– Riformulata la procedura di finanza di progetto (art. 193) con l’intento di incentivarne ulteriormente l’utilizzo e assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte di proposte di progetto di fattibilità;

– Soppresso l’obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per gli appalti di servizi e forniture (art. 215).
 
Queste sono solo alcune delle principali innovazioni introdotte dal Dlgs. 209/2024.
 
Le stazioni appaltanti devono dunque procedere al tempestivo allineamento degli atti delle procedure di affidamento, così come gli operatori economici devono subito tenere conto dei nuovi obblighi in fase di gara e in fase di esecuzione del contratto.
 
Saranno presto pubblicati su Appalti&Contratti, sia online che mensile, contributi di approfondimento sulle innovazioni introdotte dal decreto per i diversi istituti, mentre è già attivo il nuovo canale tematico monografico dedicato al correttivo.
 
Con l’occasione, nonostante il grande lavoro che ci attende in questo inizio d’anno, desidero rinnovare i migliori auguri di buon 2025 a tutti i lettori di Appalti&Contratti, con l’impegno della Rivista ad offrire la più ampia e approfondita informazione sulle nuove norme.

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[1] Le altre differenze tra il testo entrato al CdM il 23 dicembre e quello definitivamente approvato e pubblicato in GU, riguardano:
a) l’art. 70 del correttivo, nella parte relativa alla disciplina transitoria del collegio consultivo tecnico;
b) il criterio della formazione sulla sicurezza per l’equivalenza delle tutele normativa dei CCNL è scomparsa (in precedenza lettera q) dell’articolo 4 dell’Allegato I.01);
c) la specificazione per la quale i criteri  di individuazione del CCNL si applicano anche per quelli relativi alle prestazioni secondarie (vedasi c. 5 art. 2 Allegato I.01 non presente nella precedente versione).
 
 
 

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