Tali contratti, anche sotto la vigenza del Codice del 2023, possono determinare tale effetto solo se hanno una durata minima di tre anni. Il giudice amministrativo rileva che per verificare il rispetto di tale requisito occorre tenere conto di eventuali opzioni di proroga e rinnovi.
Inoltre, il TAR Lazio ha sostenuto che il fallimento della cedente non rappresenta un elemento rilevante ai fini della validità del contratto di affitto di ramo d’azienda.
CONTINUA A LEGGERE….
Il contratto di affitto di ramo d’azienda ai fini dell’acquisizione dei requisiti di partecipazione
In una recente sentenza, il TAR Lazio (TAR Lazio, sez. II-quater, 29.7.2024 n. 15416) ha affrontato il tema della validità del contratto di affitto di ramo d’azienda utilizzato per l’acquisizione di requisiti di partecipazione ad una procedura di gara.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento